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A COSA HA RINUNCIATO BENEDETTO XVI CON IL COSIDDETTO "UFFICIO PETRINO" e quali vuoti si sono prodotti nelle gerarchie - di Simonetta Leopardi

13/02/20

La definizione giuridica finale di questo nuovo status di Benedetto XVI, deve avvenire nella verità e non nelle formulazioni occulte e incomprensibili usate finora, quali quelle del titolo di "papa emerito", o della risibile trovata dei "due papi".

FotoIl cosiddetto "ufficio petrino" altro non è che l'incarico DIOCESANO, nella Curia romana, che il Papa assume dopo la sua elezione.
Rinunciando a tale ruolo petrino, dunque, Papa Benedetto XVI - con la facoltà conferitagli dal canone 332 del Codice di diritto canonico - ha stabilito, che il Pontefice eletto a capo della chiesa universale non è più legato alla Curia romana, da incarichi di alcun genere.

E, a norma del diritto canonico, ciò significa, che Papa Ratzinger - ha, in quel momento, avviato un epocale processo riformatore dell'istituzione ecclesiastica. Poiché, secondo il can. 360 del Codice di diritto canonico, "il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della CHIESA UNIVERSALE" "MEDIANTE la Curia romana", "CHE IN SUO NOME e con la SUA AUTORITÀ adempie alla propria funzione".

Mentre, dismettendo il suo ufficio di vescovo diocesano romano, - secondo la facoltà conferitagli dal canone 332 - il Papa eletto a capo della chiesa universale ha sciolto proprio quel vincolo giuridico, che conferisce alla Curia romana il potere di "trattare le questioni della CHIESA UNIVERSALE" "IN SUO NOME e con la SUA AUTORITÀ" (can.360)

Ecco, perché da quel momento si è avviato un processo di riforma della Curia romana, che oggi è in fase conclusiva in Vaticano, ed è in atto anche la riduzione del numero delle diocesi italiane.

Nella sua attuale condizione, PAPA BENEDETTO XVI, VESCOVO EMERITO DI ROMA, a norma del diritto canonico, è il pontefice eletto "a vita" a capo della chiesa universale, che ha stabilito di non servirsi più di un legame organico con la Curia romana per "trattare le questioni della CHIESA UNIVERSALE" e la Curia romana, di conseguenza, non ha più la legittimazione ad adempiere le proprie funzioni "IN SUO NOME e con la SUA AUTORITÀ" (can.360).

Per tutti questi motivi, la definizione giuridica della nuova figura di Pontefice, inaugurata da Benedetto XVI, è indispensabile. Egli è il pontefice, che ha deciso di non essere più "solito trattare le questioni della chiesa universale mediante la Curia romana" (can. 360), esercitando la facoltà di Rinuncia ex canone 332.

Ma la definizione giuridica finale di questo nuovo status di Benedetto XVI, deve avvenire nella verità e non nelle formulazioni occulte e incomprensibili usate finora, quali quelle del titolo di "papa emerito", o della risibile trovata dei "due papi".

Tale definizione giuridica non può che avvenire, traendo - nel rispetto della costituzione e delle leggi dell'istituzione - tutte le conseguenze, che discendono dall'atto di Rinuncia del Papa all'ufficio diocesano romano, riguardo all'intera struttura gerarchica della chiesa, la quale risulta articolata in modo profondamente diverso, a seconda che il Papa eletto a capo della chiesa universale scelga di mantenere il suo vincolo con la Curia romana, oppure scelga di rinunziarvi.

E, segnatamente, c'è da disciplinare di quali strumenti si servirà ora il pontefice a capo della chiesa universale, che abbia rinunciato agli uffici della Curia romana.
C'è da regolamentare gli ambiti, secondo cui la Curia romana può adempiere le sue funzioni, ora che non ha più il potere di agire in nome e per conto del Pontefice a vita.
Il canone 332, che statuisce la facoltà di Rinuncia non ne parla. Ma, ormai, la necessità improcrastinabile di legiferare in materia è sotto gli occhi di tutti, pena il caos generale e l"autodistruzione dell'istituzione.
Se Benedetto XVI mi rispondesse, vorrei sapere da lui: "Usque tandem"?



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