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Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per il risarcimento danni nell’ambito della responsabilità medica

27/01/20

Nell’ambito della procedura civile l’Accertamento Tecnico Preventivo (detto ATP) è una procedura strutturata e decisamente efficace.

FotoApplicato in diversi contesti, come gli episodi di malasanità e i sinistri stradali, l’accertamento tecnico preventivo è stato introdotto con la legge Gelli nel 2017, che ha voluto potenziare lo strumento di cui all’art. 696-bis cpc.
Da allora si è assistito ad un incremento notevole del suo utilizzo nel contenzioso di responsabilità medica, in seguito ad errore medico e ai casi di malasanità.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ha introdotto interessanti novità di carattere processuale di significativa rilevanza che possiamo sintetizzare di seguito:
a) introduzione dell’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile) e procedimento di mediazione (ex d.lgs 28/2010) in forma alternativa, su scelta dell’attore;
b) in caso di utilizzo dell’ATP è necessario il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. Codice di Procedura Civile;
c) esperibilità dell’azione diretta nei confronti della Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria;
d) esperibilità dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria nei confronti del personale medico.

La legge 24/2017 ha stabilito che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre colui che esercita la professione sanitaria risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale direttamente con il paziente. In questo caso, risponde a titolo contrattuale.

Nell’Accertamento Tecnico Preventivo il CTU svolge un ruolo super partes e l’analisi del caso si concretizza in una relazione definitiva, dove spiega le sue considerazioni tecniche.
Inoltre, nella stessa relazione, il CTU indica a chi attribuire le ragioni e a chi il torto. Una volta preso atto della cosa, le parti decidono il da farsi, cercando un accordo senza ricorrere ad una causa ordinaria.
Con l’Accertamento Tecnico Preventivo è possibile immediatamente comprendere la natura della questione, senza dover intentare pratiche burocratiche complesse ed onerose.
In caso di malasanità, il professionista è un medico legale indicato dal giudice. Se la riconciliazione tra le parti fallisce, allora il CTU deve stilare una relazione che ha validità di prova.

Per intraprendere un accertamento tecnico preventivo è necessario l’intervento di un avvocato, il quale è chiamato a redigere un ricorso e inviarlo al Presidente del tribunale.
Nel ricorso, il consulente legale deve presentare la vicenda e chiedere la nomina di un CTU.
Ricevuta la richiesta, il giudice incarica un esperto CTU e fissa due date importanti: la prima entro la quale sia il provvedimento che il ricorso devono essere notificati; mentre la seconda è la data dell’udienza alla quale devono partecipare i rappresentanti delle due parti in questione.

Il buon funzionamento dell’Accertamento Tecnico Preventivo si gioca soprattutto sulla possibilità di riunire attorno ad un unico tavolo di discussione tutti i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di lite, al fine ultimo di aumentare le probabilità di una composizione definitiva.

Sintesi articolo pubblicato sul sito avvocatorisarcimentodanni.com



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