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Addio al mantenimento del coniuge

15/05/18

Addio al criterio del tenore di vita a favore dell'autosufficienza economica

Il tema relativo al mantenimento del coniuge dopo la separazione ha subìto recentemente delle modifiche in sede giurisprudenziale. La disciplina originale, contenuta all’interno del codice civile, è stata rivisitata dai giudici della Corte di Cassazione che, dopo opportune valutazioni e perizie relative al caso di specie, sono giunti al principio oggi riconosciuto e applicato. Ma che cosa esattamente è cambiato rispetto a prima? A seguire verranno illustrate le principali differenze.
In primo luogo, occorre precisare che la disciplina codicistica è contenuta, con esattezza, nell’art. 156, rubricato sotto la dicitura “effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”. Il contenuto di detta norma si rifà in primis al compito del giudice che, al momento della pronuncia della separazione, stabilisce, a beneficio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario per il mantenimento, qualora non abbia a disposizione un proprio reddito consono e adeguato. Per quanto riguarda il quantum della somma, si noti che essa viene calcolata in base alle circostanze e ai cespiti che compongono il reddito dell’obbligato, in modo tale che risulti un importo equo e proporzionato. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti.
La ratio del legislatore del 1942, ovvero lo scopo della disposizione sopraindicata risiede nella tutela effettiva della parte debole nella coppia
La recente pronuncia della Corte di Cassazione conta un precedente sul tema nella sentenza di Cassazione 11504/2017 (la cosiddetta sentenza Grilli). Arriviamo così alla sentenza 6663/2018: Per prima cosa i giudici hanno statuito che il principio del tenore di vita, recepito in forma pecuniaria dalla parte più debole nel rapporto, non si applica più all’interno dell’assegno divorzilecome indice di liquidazione: esso va riconosciuto solamente al coniuge “non autosufficiente”. Qualora, al contrario, riesca di per sé ad occuparsi del mantenimento non ne avrà il diritto.La massima che si può dunque ricavare dall’ultima sentenza in tema di mantenimento del coniuge è incentrata maggiormente sulla durata della “funzione assistenziale” del matrimonio: essa entra in gioco solo quando uno dei coniugi si trovi in difficoltà economiche e morali, così come l’assegno di mantenimento. Da ultimo, risulta utile precisare che con la separazione legale il vincolo non viene meno; cessa definitivamente con la pronuncia di divorzio.



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