NUOVI ACCORDI
Comunicato Stampa

Attrezzature a pressione: dalla Commissione CE norme aggiornate

11/10/18

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuova comunicazione della Commissione CE sulle norme aggiornate direttiva 2014/68/UE attrezzature a pressione.

FotoNuove indicazioni arrivano dalla Commissione CE nell’ambito delle verifiche periodiche attrezzature di lavoro in particolare per le attrezzature a pressione. In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2018/C 326/3 del 14 settembre 2018 è infatti pubblicata la nuova comunicazione della Commissione concernente l’applicazione della direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, che armonizza le legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di questi impianti.

Sono definite “attrezzature a pressione” recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

In Gazzetta è presente un elenco contenente i riferimenti alle norme armonizzate utili alla marcatura CE delle attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. Tra le prime pubblicazioni ricordiamo quella relativa alle valvole industriali – valvole metalliche a farfalla per impieghi generali (EN 593:2017), flange e loro giunzioni, flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — parte 1: Flange di acciaio (EN 1092-1:2018), caldaie e tubi da fumo parte 4: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia (EN 12953-4:2018).

In sostanza, la nuova comunicazione invita gli Stati membri di non vietare, limitare od ostacolare per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva e quindi conformi ai criteri per l'apposizione della marcatura CE.
L’art. 14 della direttiva 2014/68/UE prevede che per le procedure di valutazione della conformità da applicare ad un’attrezzatura a pressione si rimanda all’art.13 della stessa, il quale suddivide in due categorie sostanze e miscele (fluidi) a seconda delle classi di pericolo fisico o per la salute.

Un altro aspetto importante sul quale ci si è voluti soffermare sempre in riferimento alle verifiche periodiche impianti a pressione è quello dell’insieme delle attrezzature a pressione: non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle attrezzature che lo compongono, in quanto le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all’atto della loro incorporazione nell’insieme conservano di fatto tale marcatura.



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