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Bolletta non pagata: quale recupero crediti?

Sospensione del servizio e riscossione delle fatture della società della luce, del gas, e del telefono. Cosa rischia l’utente che non paga?
del 10/12/18 -

Le società fornitrici sono ormai sempre società private e non pubbliche amministrazioni. Sicché non c’è alcun rischio che l’utente possa ricevere una cartella esattoriale. Questo strumento è in mano solo all’agente della riscossione che, per i crediti erariali (ossia le imposte dovute allo Stato), è Agenzia Entrate Riscossione, mentre per i crediti locali (le imposte dovute a Regioni e Comuni) si tratta spesso di società private.

Sicuramente la prima arma di autodifesa delle società della luce, del telefono e del gas è la sospensione del servizio. Tuttavia è necessario prima che l’utente sia stato diffidato con una raccomandata con la quale gli sia dato un termine per adempiere. La semplice indicazione dell’insoluto, riportata sulla bolletta successiva, non è quindi sufficiente.
Nel caso della bolletta elettrica, prima della materiale interruzione dell’utenza si procede con una riduzione graduale della potenza.
Di solito, specie nel caso di telefonia, la riscossione degli importi insoluti viene affidata a società esterne di recupero crediti. Queste sono solite attivare dei contatti informali con l’utente a mezzo del telefono (tramite call center) o con lettere di sollecito spedite mediante posta ordinaria.

In teoria, dopo questo passaggio – che non è obbligatorio – il creditore potrebbe agire in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo. Ma non succede quasi mai, almeno per piccoli importi. In più, se l’utente ha sollevato delle contestazioni fondate, la società erogatrice non ha mai piacere di sottoporre le proprie pratiche commerciali o le clausole contrattuali all’autorità giudiziaria.

A differenza della cartella esattoriale, la bolletta non è un titolo esecutivo e non legittima quindi l’esecuzione forzata. Il creditore deve pertanto farsi prima autorizzare dal giudice con un ordine di pagamento, chiamato decreto ingiuntivo oppure avviare un vero e proprio giudizio.

Sintesi estratta da un articolo pubblicato nel sito laleggepertutti.it



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