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La perquisizione o l’ispezione personale e l’abuso dei poteri (art. 609 c.p.).

13/05/21

(brevi note su legge e diritto) – Il pubblico ufficiale che esegue una perquisizione o un’ispezione personale nella consapevolezza di abusare dei poteri relativi alle proprie funzioni commette reato (art. 609 c.p.). Ai sensi dell’art. 609 c.p.: “Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno”.

FotoAi sensi dell’art. 609 c.p.: “Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno”, il pubblico ufficiale che volontariamente esegue una perquisizione personale (consistente nella ricerca, eseguita su una persona, di cose relative a un reato), o un’ispezione personale (consistente nella ricerca, eseguita sul corpo di una persona, di elementi di prova relativi a uno specifico reato), nella consapevolezza di abusare dei poteri relativi alle proprie funzioni commette reato ed è punito con la reclusione fino ad un anno.

Il reato, in oggetto, è integrato -con la sola sussistenza del dolo generico– non soltanto nella circostanza dell’assenza dei presupposti legali, ma anche quando sia eseguito in maniera difforme da quanto, in tal senso, precisamente previsto.

Cassazione pen. n. 25709/2011: “Il delitto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell’atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali”.

Stefano Ligorio.



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