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La difettosa tenuta della cartella clinica

07/06/21

La difettosa tenuta della cartella clinica, da parte dei sanitari, non può, e non deve, minimamente, comportare, in sede di eventuale processo, un pregiudizio per il paziente (Cassazione, sentenza n. 1538/2010), difatti, in tal caso, è necessario fare ricorso a presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Cassazione, sentenza n. 10060/2010).

FotoLa difettosa tenuta della cartella clinica, da parte dei sanitari, non può, e non deve, minimamente, comportare, in sede di eventuale processo, un pregiudizio per il paziente (Cassazione, sentenza n. 1538/2010), difatti, in tal caso, è necessario fare ricorso a presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Cassazione, sentenza n. 10060/2010).

Per cui, dunque, la deficitaria compilazione della cartella clinica non può, e non deve, rappresentare, in sede processuale, uno svantaggio per il paziente, anziché per la parte a cui il difetto di annotazione è imputabile, dovendosi, al contrario, rilevare l’evidenza -negativa- a carico della parte convenuta nel non poter provare l’esattezza del proprio adempimento.

A tal fine, dunque, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale minimamente ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e le conseguenze lesive dedotte dal paziente, ove risulti, in ogni caso, provata l’idoneità di tale condotta a generare il danno.

Ciò, invece, consente ampiamente il ricorso a presunzioni, assumendo, a tal riguardo, rilievo il criterio della vicinanza della prova alla posizione dell’una o dell’altra parte (in sede civile, del resto varrà ampiamente, oltretutto, anche la regola ‘del più probabile che non‘).

Secondo la giurisprudenza, la responsabilità del sanitario potrà essere accertata anche ove la difettosa tenuta della cartella clinica non consenta di ricostruire la dinamica e le circostanze dei fatti.

Resta assodato il fatto che una cartella clinica lacunosa rappresenti, già di per sé, e per ovvi ed evidenti motivi, un duplice dato a rilevanza negativa nei confronti dell’operato del sanitario incolpato, in primis, in quanto comportamento alquanto peculiare di -generale- negligenza medica, in secondo luogo, in quanto rappresenta una circostanza -anche se solo relativamente-, evidentemente, impediente -nei riguardi del sanitario incolpato- la dimostrazione della prova che un corretto adempimento, al contrario, vi sia stato.

Stefano Ligorio.



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