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La persona offesa e l’udienza camerale davanti al G.I.P.

07/05/21

(brevi note su legge e diritto) – La persona offesa dal reato può (anche senza la difesa di un avvocato) partecipare e argomentare -personalmente- in sede di udienza camerale davanti al G.I.P. L’art. 90 bis c.p.p. (in attuazione al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212) prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato che può esercitarli personalmente o tramite un difensore.

FotoL’art. 90 bis c.p.p. (in attuazione al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212) prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato che può esercitarli personalmente o tramite un difensore.

Alla persona offesa dal reato spettano numerosi diritti tra i quali la possibilità di poter -sempre- depositare, anche personalmente (senza, dunque, dover incaricare, in tal senso, un avvocato), memorie e indicare elementi di prova. Questo diritto è esercitabile, sia nella fase del procedimento per indagini, sia nel processo penale (art. 90 c.p.p.).

Tra le altre cose, la persona offesa può opporsi, con atto di opposizione -art. 410 c.p.p.- (redatto anche personalmente) all’eventuale richiesta, del pubblico ministero, di archiviazione delle indagini, e richiedere (in presenza di eventuale negligenza del P.M.), con specifica istanza, finanche l’avocazione delle indagini (ex art. 413 c.p.p.) al procuratore generale della Corte d’Appello di competenza.

A seguito dell’atto di opposizione (alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.), ove sia fissata l’udienza preliminare, in camera di consiglio, davanti al Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) -artt. 127 e 409 c.p.p.-, la parte offesa ha diritto a poter essere ivi presente e argomentare sulle circostanze anche personalmente e, dunque, senza la necessità di essere assistito da un avvocato.

Cassazione pen. n. 50730/2016: “In materia di procedimenti in camera di consiglio, l’espressione ‘sono sentiti se compaiono’, contenuta nel comma terzo dell’art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest’ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicché, ove la parte non eserciti tale diritto, né manifesti l’intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa”.

Cassazione pen. n. 16169/2014: “Nell’udienza camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all’audizione dell’opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l’eventuale omissione di tale adempimento produce – per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, c.p.p. – una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto”.

Cassazione pen. n. 45190/2013: “In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 127 cod. proc. pen. – applicabili all’udienza fissata a seguito di opposizione all’archiviazione della persona offesa, in virtù del rinvio di cui al comma secondo dell’art. 409 cod. proc. pen. – garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la concreta possibilità di partecipazione all’udienza…”.

Cassazione pen. n. 2443/1999: “In materia di procedimenti in camera di consiglio, l’espressione , contenuta nel comma terzo dell’art. 127 c.p.p., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola solo quest’ultimo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare. Ne consegue che, ove la parte autonomamente non eserciti tale diritto né manifesti l’intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all’atto decisionale senza alcuna audizione della parte stessa”.

Cassazione pen. n. 3501/1999: “All’udienza camerale fissata dal Gip a seguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della persona offesa, quest’ultima deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza. Gli artt. 409, comma 2, e 127 comma 3, c.p.p., non impongono il dovere di interpello da parte del Gip, ma l’onere in capo alla parte offesa di richiedere la propria audizione ove il Gip non vi provveda di ufficio…alla stessa stregua deve ritenersi necessaria la richiesta dell’interessato, compresa la persona offesa, quando è presente”.

Stefano Ligorio.



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