Cessione quinto stipendio Dimissioni/Licenziamenti per dipendenti privati

Come ci si deve comportare in caso di dimissioni o licenziamento se abbiamo contratto una cessione quinto stipendio
del 07/05/14 -

Cessione quinto stipendio Dimissioni/Licenziamenti per dipendenti privati,

questo argomento era già stato affrontato ma le continue domande a riguardo meritano un approfondimento.

La Cessione del quinto stipendio è una forma di prestito garantito, non finalizzato ( l'importo può essere utilizzato per qualsiasi motivo senza giustificativo di spese ).

Si definisce prestito garantito in quanto, ai sensi dell'art 1 comma 5 del dpr 180/1950 e successive modifiche i prestiti devono avere copertura assicurativa rischio vita, rischio impiego oltre che al TFR maturato nel corso della vita lavorativa del dipendente.

Per TFR maturato e maturandosi intende sia quello che rimane in azienda sia quello che viene eventualmente versato nei fondi pensionistici complementari . A tal proposito l'orientamento COVIP, seguendo le direttive normative del dpr 180/1950 e l'art 13bis del DL 35/2005 specifica che, le operazioni di pensioni in capitale e rendita erogate dai Fondi Pensioni, sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità.

Il Ministero del Lavoro in data 19/12/2008 fornisce chiarimenti sulla legittimità delle clausole contenute nei contratti di cessione del quinto poste in essere dalla Società Finanziaria al fine di limitare l'esercizio della libertà di devoluzione del TFR a forme pensionistiche complementari nonchè sull'estinzione del debito mediante escussione della garanzia,

Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato che in caso di estinzione del debito mediante escussione della garanzia (TFR) la società creditrice può rivalersi sia sul TFR depositato presso il datore di lavoro sia sul tfr depositato presso Il fondo pensione.

In assenza di una disciplina in materia, si può ipotizzare che l'Ente Creditore possa inviare la richiesta di escussione della garanzia ad entrambe i soggetti ( Datore di Lavoro e Fondi Pensionistici)

Ma è buona norma sapere che se il TFR accantonato in azienda è sufficiente a coprire debito residuo, l'Intermediario finanziario provvede ad escutere il debito usando solo il TFR in azienda.

Non intaccare il fondo previdenziale (se non espressamente necessario) equivale a salvaguardare il dipendente che, al contrario, vedrebbe leso il suo interesse a maturare prestazioni previdenziali .

Per quanto riguarda le garanzie assicurative le linee Guida prevedono che in caso di premorienza del finanziato, l'intermediario finanziario non ha nulla a che pretendere sia dal fondo pensionistico sia dal datore di lavoro e pertanto la compagnia assicurativa provvederà a saldare il debito residuo in toto direttamente all'Ente Erogante (polizza Vita).

In caso di impossibilità di adempimento del debito a causa di perdita del lavoro o riduzione dello stipendio la compagnia assicuratrice pagherà l'intero ammontare del debito residuo all'Intermediario Finanziario e si rivarrà sul lavoratore per il rientro del debito (polizza rischio impiego).

Bisogna sottolineare che le perdita di lavoro si suddivide in due categorie:

Perdita di lavoro per cause oggettive: fallimento, Licenziamento non per giusta causa, mobilità ecc )

Perdita di lavoro per cause soggettive: Licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie.

NEL SECONDO CASO LA COPERTURA ASSICURATIVA DECADE DELLA SUA EFFICACE E NON COPRIRA' IL DEBITO RESIDUO

Se la perdita di lavoro rientra nella prima casistica (oggettiva) e il TFR maturato non fosse sufficiente a coprire tutto il debito residuo e dovesse persistere lo stato di disoccupazione del cliente, si genera quella che in gergo si chiama SINISTRO ASSICURATIVO. In questo caso la compagnia assicurativa si sostituirà all'assicurato provvedendo a versare l'intera parte eccedente del residuo debito all'Ente Erogante avvalendosi successivamente sul cliente per il rientro.

COSA ACCADE SE IL LAVORATORE PRESTA SERVIZIO PRESSO UN NUOVO DATORE DI LAVORO

Nel caso in cui il TFR non è sufficiente a coprire il debito residuo e il cliente nel frattempo ha iniziato a prestare servizio presso un nuovo datore di lavoro , l'Ente erogatore provvederà a notificare il contratto originario , sottoscritto a suo tempo dal cliente, allegando un PIANO DI RIENTRO per la parte residuale. Il nuovo datore di lavoro procederà a trattenere la quota indicata nel piano di rientro fino ad estinzione del debito residuo.

Stefania Germani
Agente in attività finanziaria OAM A4884
www.cessione-quinto-stipendio.com



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