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Codice del Consumo: quando si applica?

01/03/17

Quali garanzie deve fornire una banca che svolge prevalentemente attività di leasing auto e che vuole rivendere a privati tutte le auto rivenienti da contratti di leasing risolti?

FotoLa legge opera una distinzione fondamentale per quanto riguarda gli acquirenti, definendo consumatore, e quindi, soggetto alle norme della stessa legge, la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana, cioè estranee all’esercizio della sua attività (ad esempio, acquista un’auto per esigenze della famiglia); è definito, invece, professionista la persona fisica o anche giuridica, sia pubblica che privata, che invece stipula un contratto nel quadro della sua attività professionale o imprenditoriale.
Quest’ultima categoria non è soggetta alla legge 206 (nota come Codice del Consumatore), ma alle sole norme del codice civile.

Per chiarezza, essere soggetti al Codice del Consumatore, anziché al codice civile, comporta una maggior tutela per l’acquirente, nel senso che rientrano nella garanzia tutti i vizi di produzione e di conformità presenti sui beni acquistati e contestati entro due anni dall’acquisto, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. In breve, possono essere contestati, oltre ai vizi di produzione (ad esempio rotture, malfunzionamenti, ecc…), anche i cosiddetti vizi di non conformità più generici, come la diversità del bene da quello pattuito, l’assenza delle caratteristiche promesse dal venditore al momento dell’acquisto, la difformità rispetto alla pubblicità, ecc…

In caso di accertamento del vizio l’acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione con altro analogo, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto. Nell'ipotesi di soggezione alle sole norme del codice civile il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ma l’acquirente potrà reclamare solo i cosiddetti vizi occulti, cioè quelli di cui, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l’ordinaria diligenza



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