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Come comportarsi in caso di notifica di un decreto ingiuntivo?

Alcune indicazioni pratiche rivolte ai non addetti ai lavori per capire cosa quali sono i passi da seguire e le accortezze da avere nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo
del 18/12/20 -

1. Premessa
Non è raro che una persona fisica o giuridica riceva la notifica di un atto giudiziario che contiene un decreto ingiuntivo con cui un giudice ingiunge il pagamento di una determinata somma o consegna di una determinata cosa.
Molto spesso capita che la notifica di questi atti venga sottovalutata, senza comprendere l’importanza che acquisisce la tempestività per poter contestare l’ingiunzione. E così ci si rivolge ad un avvocato quando oramai le possibilità per intervenire sono ridotte.
Ma vediamo di seguito di cosa stiamo parlando e cosa è importante fare.
2. Cos’è un ricorso per decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con il quale il creditore di una somma liquida di denaro o di cose fungibili o di cose mobili chiede ad un giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo, con il quale si chiede al debitore di provvedere, entro un certo termine, al pagamento della somma o alla consegna della cosa (art. 633 cod. civ.).
Essenzialmente la legge fornisce uno strumento ai creditori che siano in possesso di una prova scritta del proprio credito o diritto, consentendo loro di rivolgersi direttamente ad un giudice, senza dover chiamare in causa il debitore, il quale verrà condannato ad adempiere senza partecipare al procedimento.
Facciamo un esempio pratico: è il caso di un fornitore di borse torinese che, ricevuto un ordine di consegna, procede ad inviare la merce al negoziante per un valore di € 6.000,00. Tuttavia il negoziante, a seguito della ricezione delle borse, non paga la fattura inviata dal fornitore. Quest’ultimo, non riuscendo bonariamente ad ottenere il pagamento, si rivolgerà al proprio avvocato a Torino chiedendogli di procedere con il recupero del credito. L’avvocato a Torino tenterà dapprima (ma non è obbligato a farlo) di ottenere il pagamento inviando una lettera di messa in mora, ma non ottenendo riscontro procederà con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo.
3. Cosa bisogna fare per ottenere il decreto ingiuntivo
Semplificando la procedura da seguire per proporre questo atto giudiziario, valga qui richiamare quanto segue:
• redazione dell’atto giudiziario (ricorso per decreto ingiuntivo) con allegati tutti i documenti utili per provare il proprio diritto, nonché con la individuazione delle ragioni dell’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto. Tale richiesta interviene nei casi previsti dall’art. 624 cod. civ. quando ad esempio il credito è fondato su assegno, cambiale, su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, o anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o quando il ricorrente è in possesso di documentazione sottoscritta dal debitore stesso comprovante il diritto fatto valere (es: il riconoscimento del debito).
• il ricorso per decreto ingiuntivo viene iscritto a ruolo, ovverosia viene depositato nell’ufficio giudiziario territorialmente competente. L’iscrizione a ruolo avviene o in modalità cartacea o in modalità telematica;
• una volta iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, il procedimento viene assegnato ad un giudice;
• il giudice, sulla base dell’atto giudiziario depositato e dei documenti che sono stati allegati al ricorso, valuta se sussistono i presupposti di legge per emettere il decreto ingiuntivo. Tali presupposti sono indicati espressamente dagli articoli 633 e seguenti del codice civile;
• se il giudice ritiene (i) non sussistenti i presupposti di legge rigetterà il decreto; (ii) se ritiene che il credito non è sufficientemente provato potrà chiedere, con provvedimento, un’integrazione, o infine (iii) potrà emettere il decreto, ritenendo sussistenti i presupposti. In questo caso il giudice ingiunge al debitore il pagamento del credito ovvero la consegna della cosa, liquidando anche le spese legali ed indicando al debitore il termine per opporsi. Se concede la provvisoria esecuzione del decreto, inoltre, ingiungerà al debitore di pagare immediatamente;
• il creditore ottenuto il decreto ingiuntivo dovrà notificarlo al debitore, se risiede in Italia, entro 60 giorni dalla sua emissione, se all’estero entro 90 giorni.
4. Come agire in caso di notifica di un decreto ingiuntivo
A questo punto il debitore riceve la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo con il pedissequo decreto di ingiunzione emesso dal giudice. Come deve procedere? Di seguito si indicano i passaggi fondamentali per difendersi tempestivamente.
4.1. L’importanza di monitorare le notifiche
Anzitutto è importante non sottovalutare mai la ricezione delle notifiche.
Le notifiche possono avvenire in modalità cartacea o telematica:
• in caso di modalità cartacea di regola la notifica avviene attraverso un ufficiale giudiziario o anche le poste, che potranno consegnare questo atto non solo direttamente al debitore, ma anche al portiere dello stabile o ad un familiare. E’ importante, quindi, che il potenziale debitore istruisca il proprio portiere o i propri familiari dell’importanza di consegnargli tempestivamente la notifica ricevuta
• in caso di notifica in modalità telematica, essa avviene nella casella di posta elettronica certificata del debitore (di regola ciò avviene per le persone giuridiche o professionisti). E’ fondamentale, pertanto, che qualora si sia in possesso di una p.e.c., la casella di posta venga monitorata quotidianamente.
4.2. Il termine per opporsi al decreto ingiuntivo
Una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, solitamente e fatte alcune eccezioni di cui qui non si discute, i termini per opporsi sono i seguenti:
• Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo il debitore ha 40 (quaranta) giorni per proporre opposizione. I termini per opporsi decorrono dal giorno in cui è stata ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo.
• Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il debitore può proporre opposizione sempre entro 40 giorni dalla notifica, nel momento in cui vuole contestare il decreto. Tuttavia se il creditore ha contestualmente notificato anche l’atto di precetto e vi sono i presupposti per opporsi anche a questo, bisogna considerare che alcune opposizioni possono essere effettuate soltanto entro 20 giorni dalla notifica
Ma cosa significa proporre opposizione? Significa avviare un vero e proprio contenzioso contro il creditore per contestarne il credito. Si redige un atto iniziale che si propone avanti al giudice competente, così da aprire un procedimento processo a cui entrambe le parti devono partecipare avanzando le proprie ragioni e corroborandole di prove.
4.3. Valutazione attenta della sussistenza dei presupposti per opporsi
E’ fondamentale, quindi, che non appena si riceve la notifica di un decreto l’ingiunto, se la si ritiene ingiusta, ci si rechi da un avvocato di fiducia per verificare la sussistenza dei presupposti per proporre opposizione.
Sul punto preme precisare che è opportuno e doveroso valutare attentamente se esistono fondati motivi per opporsi, onde evitare una contestazione meramente dilatoria, vale a dire un’opposizione finalizzata solo a prendere tempo e ritardare il pagamento.
Infatti proporre un’opposizione infondata può comportare solo un aggravio di spese per il debitore.
Il giudice, infatti, è chiamato all’inizio del processo di cognizione a verificare se l’opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in caso contrario, concederà al creditore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Non solo, all’esito del giudizio, l’organo giudicante potrebbe condannare il debitore al pagamento delle spese legali, come anche addirittura condannarlo per lite temeraria.
4.4. Come difendersi da un decreto ingiuntivo
Come detto ai precedenti punti si può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto.
Tuttavia per farlo non solo bisogna essere attenti nel consegnare tempestivamente l’atto al proprio legale in modo che lui possa valutare i termini e le tipologie di opposizioni da proporre, ma bisogna anche avere altre due importanti accortezze:
• conservare e consegnare la prova della notifica ricevuta
E’ possibile che sussistano dei vizi e/o irregolarità nella notifica che possono essere sollevati nel corso dell’opposizione (ad esempio notifica tardiva cioè oltre il termine dei giorni, ovvero notifica a soggetto errato)
• conservare e consegnare tempestivamente l’atto giudiziario ricevuto
Per tornare all’esempio del paragrafo 2, il negoziante che ha ricevuto il decreto ingiuntivo dovrà subito contattare il proprio avvocato su Torino e inviargli per email o fax, se non è possibile consegnarlo tempestivamente a mani, l’atto giudiziario ricevuto. L’avvocato su Torino così potrà verificare i termini entro cui presentare opposizione e le modalità per opporsi, nonché accedere al fascicolo di causa del creditore per estrarre i documenti prodotti a sostegno della propria pretesa.
• reperire tutti i documenti necessari per contestare il credito
Il debitore per poter contestare la pretesa avanzata dal creditore, deve provare in particolare documentalmente le proprie ragioni. Infatti pur avendo la possibilità di articolare nel corso del giudizio anche mezzi di prova orali (es: testimonianze) è pur vero che la legge prevede dei limiti per queste prove.
Per tornare all’esempio del paragrafo 2, il negoziante che ha ricevuto il decreto ingiuntivo dal fornitore di borse, se ritiene ad esempio che la fattura è stata pagata o che non corrispondeva alla merce richiesta, oppure che la merce era difettosa; dovrà reperire le e-mail, i messaggi, gli ordini di consegna o i bonifici e consegnarli all’avvocato su Torino, in modo che questi possa produrli in giudizio nell’opposizione.
4.5. Cosa fare se sono trascorsi i termini per l’opposizione
Nel caso in cui non sia più possibile proporre opposizione, il decreto diventa definitivo ed il creditore proseguirà l’esecuzione arrivando al pignoramento di beni o crediti.
A questo punto è necessario valutare se è opportuno tentare una conciliazione con il creditore.
5. Fonti Normative
• Codice Civile: artt. 633 e seguenti

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Avv. Roberta Iannettone



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