Come contestare le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro
Entro quando presentare la difesa, quali criteri per decidere il provvedimento e come presentare ricorso.
Il dipendente che riceve una sanzione disciplinare e vuole contestarla ha 5 giorni di tempo per replicare consegnando le sue difese sia scritte sia orali. Quel termine decorre da quando c’è stata la comunicazione della sanzione, non dal giorno in cui è stata decisa. I 5 giorni si intendono di calendario, cioè si contano anche i giorni di riposo.
La Cassazione, tuttavia, ha concesso al lavoratore la possibilità di presentare ulteriori difese oltre il termine indicato ma solo se il dipendente non è stato in grado di consegnare completamente i suoi documenti (Cass. sent. n. 488/2005 l 13.01.2005, n. 6900/2003 del 07.05.2003 e 21296/2009 del 06.10.2009.)
La presentazione della difesa del lavoratore dà, quindi, inizio al procedimento per contestare la sanzione disciplinare. Quando il contratto nazionale di categoria lo consente, è possibile chiedere l’istituzione di un’apposita commissione di disciplina incaricata di avviare l’attività istruttoria necessaria ad accertare i fatti. Se così fosse, il lavoratore avrebbe il diritto a chiedere di essere ascoltato dalla commissione, la quale ha la possibilità ma non l’obbligo di pronunciarsi sul caso.
Superate queste fasi, il datore di lavoro dispone se applicare o meno la sanzione disciplinare. Nel momento in cui la sanzione viene comunicata diventa immediatamente operativa. Il datore di lavoro può, però, decidere di applicare la sanzione in un secondo momento o addirittura di frazionarla.
Come si arriva a un provvedimento disciplinare
La legge impone il criterio della proporzionalità tra l’infrazione e la sanzione (Art. 2106 co. civ.) Qui entrano in gioco di nuovo i contratti collettivi, che possono riportare quale sanzione decidere per una determinata mancanza.
Ad ogni modo, e nel momento in cui interviene per valutare se il concetto di proporzionalità sia stato rispettato o meno, il giudice di merito terrà conto:
- delle circostanze del caso, cioè della natura e della qualità del rapporto di lavoro, delle mansioni del dipendente, delle posizioni di entrambe le parti e dell’entità dell’infrazione;
- dei precedenti del lavoratore;
- della gravità e del numero dei fatti contestati.
Nel caso in cui il criterio di proporzionalità non venga rispettato, il giudice dichiara la sanzione disciplinare nulla. Quello che non può fare è modificare l’entità della sanzione.
C’è da aggiungere che il datore può decidere di applicare una sanzione più lieve rispetto a quella prevista dal contratto nazionale ma non più grave (Cass. sent. 8828/1991 del 13.08.1991.) Può anche decidere sanzioni diverse per lavoratori diversi anche se hanno commesso lo stesso fatto.
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