Come recuperare piccoli crediti
Decreto ingiuntivo, causa dinanzi al giudice di pace e tentativo di mediazione: gli strumenti del privato per il recupero di somme senza bisogno di avvocato.
del 02/04/20 - di Leonardo Breccolenti
Per recuperare piccoli crediti non è necessario l’avvocato. Si può agire da soli dinanzi al giudice di pace tutte le volte in cui il valore della controversia è inferiore a 1.100 euro. Chiaramente, pur risparmiando sul compenso dovuto all’avvocato, non è possibile invece evitare le tasse (il cosiddetto contributo unificato) e le spese vive (notifiche, atti di cancelleria, ecc.) che andranno comunque versate dal creditore non appena decide di avviare il giudizio di recupero crediti.
In linea di massima, due sono le procedure che si possono attuare per recuperare un credito:
- se si ha una fattura, un contratto o un’altra prova scritta del credito puoi chiedere al giudice di pace l’emissione di un decreto ingiuntivo, senza bisogno di una causa. Il magistrato valuterà la fondatezza della prova ed emetterà l’ordine di pagamento che andrà poi notificato, nei 60 giorni successivi al debitore. Questi dovrà pagare nei successivi 40 oppure presentare – nello stesso termine – un’opposizione, aprendo così un giudizio vero e proprio. Se però il decreto non viene opposto, diventa definitivo e vale come una sentenza definitiva;
- se non hai una prova scritta del credito devi per forza fare una causa ordinaria (anche in questo caso davanti al giudice di pace). Qui le cose si complicano perché c’è da rispettare termini tecnici per il deposito di note e documenti. È assolutamente sconsigliabile agire senza l’assistenza di un professionista o quantomeno i suoi consigli. Il vantaggio di tale procedura è che, al contrario di quella del decreto ingiuntivo, finalizzata solo al recupero del denaro, consente anche di richiedere il risarcimento del danno.
Se non riesci a ottenere il pagamento per come sperato, prima di varcare le porte del tribunale è bene che tu valuti la possibilità di un bonario componimento con la controparte ossia un accordo. Qui bisogna dotarsi di una certa elasticità e saper fare delle concessioni al debitore: a fronte del vantaggio di un pagamento in tempi più brevi rispetto a quelli garantiti dalla giustizia e senza dover anticipare le spese processuali, si può concedere una dilazione o un saldo e stralcio (ossia una riduzione dell’importo totale).
Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it