ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita Immobiliare : La responsabilità del Mediatore / Agente immobiliare .Art.1759 c.c.

I Tribunali sono assediati da controversie attivate da aspiranti acquirenti , a loro dire, ingannati dal mediatore che non Li avrebbe avvisati preventivamente di situazioni pregiudizievoli che, se preventivamente conosciute, li avrebbe indotti a rinunciare alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e all’affare oppure a negoziarlo in termini di prezzo nettamente inferiori. Le cause intentate dagli acquirenti in linea generale puntano al riconoscimento del danno subito e alla restituzione della provvigione pagata. Visto il grande interesse che la questione riveste con il presente scritto tenteremo di dare qualche informazione al riguardo con la riserva ovvia che ogni caso andrebbe valutato a sè



LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE-(Art.1759 c.c.)
Della responsabilità del mediatore tratta l’art. 1759 c.c. che statuisce: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.”

La giurisprudenza ha più volte precisato che l’art. citato deve contemperarsi con gli artt. 1175 (principi di buona fede e correttezza) e 1176 c.c. (principio di diligenza), oltre che con Legge 39/89 che ha riformato le norme pertinenti l’attività del mediatore- Alla luce del coordinato disposto delle citate norme, il mediatore è, dunque, tenuto nell’adempimento del suo incarico -a comportarsi secondo le regole della diligenza, correttezza e buona fede, con un impiego adeguato di energie e mezzi idonei alla realizzazione e soddisfazione dell’interesse altrui.

Ma quali sono le “ circostanze a lui note ” che il mediatore deve comunicare con “diligenza correttezza e buona fede ? Una elencazione chiara non è indicata dalla legge. La giurisprudenza con alterni tentativi ha cercato di delineare i confini dei doveri attribuibili alle agenzie nello svolgimento del mandato.
Secondo alcune sentenze l’espressione “circostanze relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare” indica tutte quelle circostanze per mezzo delle quali le parti si determinano a concludere, a determinate condizioni ovvero a non concludere un determinato affare (Cass. 9.4.1984 n.2277).
Stante l'incertezza della norma occorrerebbe in sede di incarico stabilire con esattezza i limiti di responsabilità del mediatore per non sentirsi confutare che le circostanze note sono state comunicate ed evidentemente quelle non note no ( e magari sono proprio queste che rivestono importanza elevatissima.)
Diversamente con aggravio di spese bisognerà adire l'autorità Giudiziaria : sarà compito del giudice di merito apprezzare in concreto se una particolare circostanza rivesta importanza ai fini della conclusione del contratto. (Cass. 10.6.1965 n.1164)

Meglio prevenire ; vedi link di approfondimento

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