Consumi energia elettrica: il fornitore deve rimborsare il maggior importo versato e non dovuto

La società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo
del 31/10/16 -

Oggetto della pronuncia in commento è una delle situazioni che, nella prassi contrattuale, si verifica piuttosto di frequente: l’utente, che nel frattempo ha cambiato fornitore, si vede recapitare una fattura “agganciata” non al consumo reale, ma a quello stimato, con un importo, di conseguenza, smisurato rispetto all’ultima lettura effettiva del contatore. Il cittadino decide quindi di adire le vie legali, citando la società fornitrice per l’emissione di fatture illegittime e per ottenere, contestualmente, il rimborso delle somme indebitamente pagate.

La decisione Il Giudice di Pace, nell’accogliere la domanda dell’utente, muove da una premessa: in presenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica, convenzionalmente, il pagamento della prestazione avviene periodicamente: in particolare, all’utente viene addebitata una somma per il consumo presuntivo del periodo, a meno ché l’utente medesimo non provveda a dare comunicazione del consumo effettivo; il fornitore, dal canto suo, procede, successivamente, alla rilevazione del consumo effettivo d’energia.
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Il punto della questione – e delle controversie che ne derivano – sta qui: come chiarisce peraltro la sentenza in commento, «La comunicazione da parte dell’utente, della lettura, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l’eventuale conguaglio […] Allo stesso modo, la società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo […], onere che, secondo l’Autorità Garante, la società erogatrice dovrebbe svolgere con una cadenza non inferiore ad un anno. Il consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante lettura del contatore».

Pertanto, ai fini dell’esatta determinazione dei consumi reali e, di conseguenza, del corrispettivo dovuto dall’utente, resta fondamentale la risultanza – e la visione – del contatore.
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Cosa era accaduto nel caso di specie? Come accertato in sede di consulenza tecnica, gli importi addebitati nelle fatture contestate erano stati quantificati quali acconti sull’effettivo consumo, e calcolati facendo riferimento a precedenti letture; l’attore si era così ritrovato a versare una somma di gran lunga superiore a quanto dovuto per l’energia consumata per tutta la durata del contratto poi cessato.
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In ragione della fondatezza della pretesa attorea, il GdP ha quindi condannato la convenuta alla restituzione della somma illegittimamente riscossa, e al versamento di un importo ulteriore quale risarcimento dei danni cagionati; a carico della società convenuta sono state infine poste anche le spese processuali.
Emissione tardiva e bollette “pazze”: la compressione dei diritti dei consumatori Gli utenti, anche attraverso associazioni e network di tutela dei consumatori, segnalano spesso disservizi relativi alle bollette: si tratta, quasi sempre, di problematiche concernenti la fatturazione, come il mancato rispetto della periodicità di fatturazione prevista dai contratti di fornitura, con conseguenti forti ritardi nell’invio delle fatture medesime, la richiesta di conguagli esorbitanti – in assenza di informazioni dettagliate sugli stessi conguagli –, o la mancata lettura dei contatori (in particolare, nel settore del gas, addebiti ingiustificati o maxi-conguagli sono causati dalla mancata o inesatta verifica dei misuratori da parte delle aziende di fornitura). L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) non ha mancato di intervenire, aprendo in alcuni casi delle istruttorie nei confronti delle società fornitrici ed imponendo loro, in particolare per i clienti sul mercato libero, il ripristino della corretta periodicità di fatturazione – che deve essere ben specificata nei contratti di fornitura – e il versamento degli indennizzi automatici previsti in caso di violazione delle scadenze.

http://www.condominioweb.com/la-compagnia-del-gas-non-rispetta-la-periodicita-della-fatturazione.12848
Tuttavia, la fatturazione, come emerge dal Focus Energia e Ambiente del XVI Rapporto PiT Servizi di Cittadinanzattiva, continua a rappresentare una tra delle voci più problematiche in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas: le società fornitrici trasmettono bollette di gas e/o di energia elettrica di importo elevato per conguagli che risalgono, a volte, anche a molti anni prima; il maxi-conguaglio – e qui si innesca il circolo vizioso – dipende spesso dall’inadempimento del distributore o dal venditore, da un lato per la mancata rilevazione periodica del misuratore, dall’altro per la mancata emissione delle fatture con la regolare periodicità prevista (in contratto).
Inutile sottolineare quanto gravi possano essere per gli utenti gli effetti di un tale disservizio.



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