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Acque balneabili da classificare tutte entro il 2015
Pubblicato il 17/07/2008 |
da
Archita Di Serio
L'ARCAS auspica che l'Italia completi la classificazione entro il 2010.
L’ARCAS informa che è stata recepita, se pur con oltre un semestre di ritardo, la nuova direttiva europea (la 2006/7/CE) sulla gestione delle acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, escluse le piscine, le terme, le acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, oltre che le acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. L’attuazione è avvenuta attraverso il decreto legislativo n. 116/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso ed in vigore dal giorno seguente. La vecchia direttiva 76/160/CEE è stata, invece, abrogata completamente e sono stati fissati nuovi criteri di valutazione delle acque in questione. Ad esempio, come previsto appunto dalla nuova direttiva europea, il decreto legislativo indica due soli parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli), contro i diciannove della normativa precedente. Attraverso l’utilizzo di questi due valori di riferimento dovranno essere effettuati il monitoraggio, la classificazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione. Tuttavia, potranno essere presi in considerazione anche altre variabili, che condizionano la qualità della balneazione delle acque, come ad esempio la presenza di ciano batteri (quelle che tra l’altro provocano la “schiumetta” sull’acqua) o di microalghe. Il decreto individua inoltre le competenze statali, regionali e comunali in tale ambito. A seguito del monitoraggio e dell’elaborazione dei dati, entro la stagione balneare del 2015, le regioni e le province autonome dovranno classificare le acque di loro competenza, indicandone la qualità come «scarsa», «sufficiente», «buona» ed «eccellente». In ogni caso, entro la fine della medesima stagione balneare, tutte le acque di balneazione dovranno fregiarsi almeno dell’appellativo di «sufficienti». Il decreto raccomanda, nell’ottica di un costante miglioramento, di adottare le misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona». Per le acque con classificazione «scarsa» sono previste, oltre l’ovvio divieto di balneazione, l’individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente» e l’attuazione di adeguate misure per impedire, ridurre od eliminare le cause di inquinamento. Per di più il decreto stabilisce, che, nel caso il bollino di qualità «scarsa» venga meritato da una stesso sito per cinque anni consecutivi, sia disposto un divieto permanente di balneazione. Questo divieto potrà essere disposto dalle regioni e dalle province autonome anche prima della scadenza del termine di cinque anni, purché il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia ritenuto fattibile o sia oltremodo costoso. Una parte del decreto legislativo è dedicata, infine, ad una aspetto di estrema importanza, cioè l’informazione al pubblico, che dovrà essere fornita anche attraverso Internet. Sarà, ad esempio, compito dei comuni rendere facilmente accessibili queste informazioni in modo tempestivo durante la stagione balneare, in primo luogo affiggendole nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione e specificando ad esempio la loro qualità (quindi anche l’eventuale divieto di fare il bagno con spiegazione sulle motivazioni del declassamento, anche in caso di situazione permanente) e la loro descrizione in linguaggio non tecnico, scrivendo inoltre in modo chiaro gli eventuali avvisi di rischio d’inquinamento temporaneo, le previsioni di durata di situazioni anomale, il numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento e l’indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.
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