Comunicati-Stampa.net


Scheda autore comunicato stampa
   Informazioni sull'autore del testo:
Autore: Riccardo Cecatiello
Azienda: SoLv0
Web: http://solvo.blogger.com


Scheda completa di questo autore
Altri testi di questo autore

Registrazione nuovi utenti

Richiedi l'accredito stampa gratuito, ti darà diritto all'invio di illimitati comunicati stampa e news, che vedrai pubblicati quì e sul network di siti affiliati a comunicati-stampa.net.

Accedi al modulo di registrazione


EDITORIA SOCIALE
Pubblica questa notizia su:

  OKNOtizie  kipapa  Diggita  Upnews.it  Segnala questa notizia su ZicZac!



Comunicato Stampa
Creative Commons - Attribuzione-Non commerciale 2.5
La responsabilità per danno ambientale

Pubblicato il 05/08/2008 | da Riccardo Cecatiello


Una breve analisi di questa fattispecie, può aprire la porta a scenari molto più rosei, in cui vine riconosciuto all'ambiente uno "status" specifico.

Anche il legislatore nazionale ha messo a fuoco il tema del danno ambientale, da una parte per le sopravvenute sensibilità e direttive europeee, dall'altra per una maggiore attenzione che ha definito alcune specificità di tale categoria. La Responsabilità civile in materia di danno ambientale è tra gli strumenti che sono utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale strumento è stato introdotto a livello nazionale (art. 18 L. 349/86) e comunitario (art. 174 del Trattato istitutivo della CE - Roma, 1957, Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente – Bruxelles, 2000, Proposta di Direttiva in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - Bruxelles, 2002), con l’obiettivo di creare uno strumento giuridico, per la tutela dell’ambiente, che recepisse un principio fondamentale di diritto internazionale, quello tradizionalmente noto come “chi inquina paga”. Tale strumento, infatti, introduce un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale, rendendo consapevoli gli operatori che effettuano pratiche e comportamenti che comportano rischi per l’ambiente riguardo agli obblighi di risarcimento del danno ambientale eventualmente causato.
Il comma 1 dell’articolo 18 L. 349/86 stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.
L’azione di risarcimento è finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento viene pertanto effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base della gravità della colpa, del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi). Il principio della responsabilità civile nei confronti del danno ambientale viene esercitato dal Giudice ordinario nell’ambito di un procedimento penale o civile, e per essere applicato necessita che:
- il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione di una disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a una legge;
- siano identificati gli autori/responsabili del danno;
- il danno sia determinato e quantificato in termini di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell’ambiente;
- venga dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto doloso/colposo e danno ambientale,
lo Stato o un Ente territoriale competente (regioni, provincie, comuni, enti parco, ecc.) promuova, di fronte al giudice penale o civile, un’azione di risarcimento a beneficio dello Stato. Per lo Stato, la richiesta di risarcimento viene promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Ministero può avviare l’azione di risarcimento in un procedimento civile con un’autonoma iniziativa nei confronti dei responsabili di una presunta compromissione dell’ambiente, mentre nell’ambito di un procedimento penale, può essere avviata, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, solo se l’Autorità giudiziaria riconosce che i reati contestati hanno potuto causare una compromissione dell’ambiente ad esempio con l’invio del Decreto di Citazione a Giudizio.
Il Ministero può richiedere all’APAT, o a un altro organo tecnico (Corpo Forestale dello Stato, ICRAM, ecc.), una nota tecnico-giuridica per valutare l’opportunità di procedere all’azione di risarcimento. Sulla base di questa valutazione il Ministero può avviare l’azione di risarcimento nell’ambito del procedimento giudiziale tramite la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato. In questa fase, APAT può essere ancora chiamata, sempre dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a supportare l’azione di risarcimento, condotta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, attraverso la valutazione del danno ambientale connesso alla presunta compromissione dell’ambiente e l'analisi delle modalità di risarcimento. La Valutazione del danno ambientale è un’attività tecnica-scientifica finalizzata alla Determinazione e alla Quantificazione del danno oltre che alla sua quantificazione economica.


Autore della pubblicazione:
Riccardo Cecatiello
SoLv0
Vai alla versione stampabile di questa news - Versione in PDF Crea PDF di questa news
Info su chi ha pubblicato questo testo
Leggi altri testi dello stesso autore
Leggi altre news che trattano lo stesso argomento (VARIE)
» Clicca per leggere le ultime notizie pubblicate

RSS Comunicati-Stampa.net, clicca per accedere alla pagina   Copyright © PuntoWeb.Net S.r.l.              Privacy | Regole servizio | Chi siamo | Contatti | Per la Stampa | Partners