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Documento di Valutazione dei Rischi e data certa
Pubblicato il 13/05/2009 |
da
Enrico Serami
Il Garante per la Privacy richiama l'attenzione su alcune modalità per l'apposizione della data certa.
Il Garante per la privacy, in una nota, richiama l’attenzione sulle seguenti possibilità, utilizzate per l’apposizione della data certa sul DVR (documento di valutazione dei rischi) della data certa:
a) ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso gli uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (1), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
b) per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999)(2);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
La data certa può anche essere indicata attraverso Posta Elettronica Certificata, servizio che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici. Infatti, la posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e ricevuta di consegna e avviene ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.
Link:
documento di valutazione dei rischi
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