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Autore: Isabella Cusanno
Azienda: Studio legale Isabella Cusanno
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Comunicato Stampa
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L'abbandono del posto di lavoro non legittima il licenziamento

Pubblicato il 25/06/2009 | da Isabella Cusanno


La Cassazione fissa i principi ed i presupposti perchè l'estrema sanzione sia giustificata escludendo la legalizzazione di espressioni non ponderate del potere organizzativo del datore di lavoro



La recentissima sentenza della Cassazione sezione lavoro n.14586 del 22 giugno 2009, statuisce alcuni principi a cui dovrà attenersi la giuriprudenza di merito per legittimare un licenziamento per abbandono del posto di lavoro:una unica mancanza, seppure abbandono del posto di lavoro, seppure in grado di danneggiare il datore di lavoro, non è sufficiente a giustificare la sanzione.Il licenziamento quindi non si legittima per il fatto che il lavoratore ha abbandonato il lavoro senza permesso o senza giustificazione valida, ma solo ove il comportamento reiterato in questo senso o il comportamento complessivo dello stesso,costantemente improntato a negligenza e denotante inclinazione ad un adempimento non corretto, faccia venir meno la fiducia che in lui ripone il datore di lavoro confermandogli che continuare nel rapporto non può che essere dannoso per lo sviluppo della sua attività.Così la Cassazione si esprime nella sentenza del 22 giugno 2009
In tema di licenziamento la fattispecie del lavoratore che abbandona il posto di lavoro ha sempre dato adito a contrasti tra dottrina e giurisprudenza e tra giurisprudenza di merito e di legittimità.Questo perchè l'abbandono del posto di lavoro determina condizioni di squilibrio alla organizzazione del datore di lavoro ed è anche da collocarsi,all'interno degli istituti civilistici come grave inadempimento, svilimento dell'intuitus personae, venir meno del rapporto fiduciario, inadempimento per il quale non può più essere preteso adempimento. Fatto sta che potrebbe esprimere il caso perfetto dell'irrogazione della massima delle sanzioni nella potestà del datore di lavoro:il licenziamento.Era ed è,insomma, l'unica occasione in cui potrebbe apparire possibile e praticabile per il datore di lavoro procedere all'ampia dimostrazione del proprio potere imprenditoriale e lincenziare senza complicazioni e su due piedi il dipendente che si allontana senza dare notizia di sè, o che non manda il certificato medico nei tempi di legge, o che esaurito il periodo di malattia indicato dal precedente certificato medico non ne invia uno a copertura dei giorni di assenza successivi.Cosa che nella pratica spesso avviene.
Ora la Cassazione si è espressa con rigore niente colpi di testa: al datore di lavoro non sono concessi.
Ogni approfondimento al sito www.webalice.it/isabellacusanno

Avv.Isabella Cusanno











Link: Avvocato Isabella Cusanno

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