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Autore: Isabella Cusanno
Azienda: Studio legale Isabella Cusanno
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Cassazione: Irap quando autonomi e professionisti sono esenti

Pubblicato il 01/07/2009 | da Isabella Cusanno


Nuove e recentissime sentenze delineano con sempre maggiore precisione i principi e i casi di applicabilità concreta dell'Irap e, ovviamente, i casi di esenzione dalla stessa di professionisti ed autonomi

In merito all'Irap ed ai principi sulla sua applicazione la Corte di Cassazione compie ulteriori interventi che ne precisano il campo e assicurano una più limpida comprensione e individuabilità concreta dei casi di esenzione.Nelle sentenze n.15110 del 26 giugno 2009 e n.14693 del 23 giugno 2009,la Suprema Corte ribadisce i principi già esposti:"l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dalla applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, ricorre quando il contribuente:a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile della organizzazione e non sia, quindi,inserito in struttura organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;b) impieghi beni strumemtali non eccedenti secondo l'id plerique accidit( ciò che accade ai più) il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui." E fa di più.
Lamentando, comunque ed indipendentemente dall'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti, le modalità di applicazione di questi principi da parte della Commissioni Tributarie, la Cassazione ritiene che la presenza di un solo dipendente in uno studio professionale o lavoratore autonomo configuri l'applicabilità dell'imposta, mentre l'appoggio del professionista o del lavoratore autonomo presso altre strutture (per consulenze ad esempio) lo esclude. Non configura l'applicabilità dell'imposta il solo elevato reddito del professionista o del lavoratore autonomo, e tanto meno configura l'applicabilità dell'imposta l'utilizzo da parte del professionista di un ambiente interno alla propria casa attrezzato per la propria attività personale.
E soprattutto la Cassazione stigmatizza l'assimilazione impropria di attività imprenditoriale con quella del professionista o lavoratore autonomo ai fini dell'applicabilità dell'imposta.
La figura dell'Irap si definisce sempre più e si semplifica la vita e la comprensione del contribuente che conosce con sempre più precisione l'esistenza di un limite dell'applicabilità ne individua i contorni, conoscenza preziosa per consolidare la certezza del diritto anche senza sprechi di attività giudiziarie.
Avv.Isabella Cusanno


Link: Avv.Isabella Cusanno

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