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   Informazioni sull'autore del testo:
Autore: Fabio Cesali
Azienda: Fabio Cesali
Web: http://fcesali.wordpress.com/


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Comunicato Stampa
Creative Commons - Attribuzione-Non commerciale 2.5
La gestione dello studio legale in regime di libera concorrenza

Pubblicato il 07/07/2009 | da Fabio Cesali


L'abolizione dei divieti di pubblicità, patto quota lite e tariffe minime ha reso la gestione di uno studio legale sempre più simile a quella di un'impresa.

La gestione di uno studio legale si è evoluta nel corso del tempo, diventando sempre più simile, per dimensioni e rilevanza, all'attività d'impresa. Gli studi legali oggi operano in un contesto in cui la concorrenza è sempre più agguerrita, e devono fronteggiare sfide incompatibili con l'improvvisazione o anche solo una gestione "statica". La legge 4 agosto 2006 n° 248 all'articolo 2 intitolato "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali" ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che obbligavano i professionisti a praticare tariffe minime e vietavano il patto quota lite e la pubblicità informativa circa titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto e prezzi delle prestazioni. Questo adeguamento normativo al principio comunitario di libera concorrenza e circolazione delle persone e dei servizi ha cambiato le esigenze di organizzazione e gestione dello studio legale, rendendo necessaria una pianificazione strategica delle attività di marketing, similmente a quanto accade per le imprese. Dalle teorie generali del marketing applicato allo studio legale sino alla gestione dei processi produttivi ed allo sviluppo e gestione del parco clienti, le nuove esigenze della libera professione richiedono formazione specifica e servizi consulenziali altamente qualificati. L'abolizione del patto quota lite, in questo quadro, è certamente di primaria importanza, e pone problemi sia sul piano commerciale che su quello etico e deontologico. Il patto quota lite è quello in base al quale il compenso del professionista varia in funzione dei risultati ottenuti per il cliente. Ad esempio, in una causa per risarcimento danni può accadere che l'avvocato richieda una percentuale del risarcimento effettivamente ottenuto, in via giudiziale come extragiudiziale. Tradizionalmente malvisto e vietato - addirittura considerato reato nell'Italia preunitaria - il patto quota lite è oggi ammesso, a condizione di avere forma scritta. Dicevamo che il patto pone problemi di tipo commerciale e etico/deontologico: sotto il profilo commerciale occorre configurare un'offerta che sappia rispondere alle esigenze della clientela senza compromettere gli interessi dello studio, mentre sotto il profilo etico è necessario dotarsi di un codice di autoregolamentazione per evitare forme più o meno odiose di accaparramento di quote consistenti del risarcimento danni ottenuto per il cliente.


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Autore della pubblicazione:
Fabio Cesali
Addetto Stampa
Fabio Cesali
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