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Danni al veicolo usato: quando la riparazione è antieconomica

19/02/20

Molto spesso, nella pratica quotidiana, avvengono sinistri ove il danneggiato (che magari ha ragione) è proprietario di un veicolo usato e, pertanto, viene risarcito solo parzialmente dalla propria compagnia assicurativa.

FotoOccorre anzitutto prendere a riferimento l’art. 2058 del codice civile – Risarcimento in forma specifica – primo comma che così recita: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”.


COSA SIGNIFICA?

Che l’assicurato può ben chiedere che il veicolo sia riparato a spese dell’assicurazione.
Quando, tuttavia, il valore della riparazione supera di gran lunga il valore del mezzo, trova applicazione il secondo comma dell’art. 2058 c.c. che recita: “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.


COSA SIGNIFICA?

Che il debitore (nel caso specifico l’assicurazione) può pagare in danaro una cifra equivalente al valore del bene. Altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi di arricchimento senza giusta causa. Tale principio è ben sintetizzato dalla sentenza della Cassazione n. 8052 c.c. del 22.05.2003 che così ha statuito: “Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe di diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione (n.d.r. arricchimento)”.
In senso conforme anche le pronunzie della Cassazione n. 21012/2010; n. 2402/2008 e, recentemente, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367

Sintesi articolo estrapolato dal sito avvocatorisarcimentodanni.com



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