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Danno alla salute di lieve entità

30/10/19

Incidenti stradali e risarcibilità del danno da lesione di lieve entità non documentata da un accertamento strumentale obiettivo.

FotoIn base alla riforma del 2012 che ha modificato il Codice delle assicurazioni, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Dall’altro lato, il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Secondo una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 26249/19 del 16.10.2019.), il danno alla salute per lesioni di lieve entità può essere liquidato anche senza accertamenti strumentali. I criteri stabiliti dalla legge per individuare l’esistenza di un pregiudizio (accertamento clinico strumentale da un lato, riscontro medico legale dall’altro) sono, infatti, fungibili e alternativi tra loro e non cumulativi. Ne consegue che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire con i criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione e, dunque, tenendo conto del criterio visivo, dell’esame clinico e di quello strumentale. 

Secondo la Cassazione, alla riforma in materia di assicurazioni da incidenti stradali va data una lettura più “garantista”: il danno biologico è (anche) quello suscettibile di accertamento medico-legale. Ciò comporta che un corretto accertamento medico-legale potrebbe pervenire a negare l’esistenza di un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall’esito positivo; così come, all’opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale.

È chiaro che la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. 

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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