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Comunicato Stampa

Danno non patrimoniale: liquidazione con tabelle, + 50% del giudice

22/03/17

Dal 13 marzo scorso, all’attenzione della Camera è stato portato anche un disegno di legge concernente la rimodulazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Il testo è già stato esaminato e corretto dalla Commissione Giustizia, che ha apportato alcune modifiche.

FotoLa proposta di legge si pone come finalità principale quella di predeterminare i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale. Attualmente, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 2059 del codice civile. Tuttavia, questo si limita alla previsione di un risarcimento nei soli casi previsti dalla legge e non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che è stato poi definito nel corso del tempo dalla giurisprudenza, con diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio.

Per questo la proposta di legge stabilisce si prefigge l’obiettivo di introdurre una disciplina ad hoc per il danno non patrimoniale, individuandone anche una nozione di riferimento. In particolare, include la previsione che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle, che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile.
Le tabelle in questione sono state elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.

Per ciò che concerne il piano transitorio, è previsto che saranno incise dall’entrata in vigore della nuova norma solo i procedimenti in corso in quel momento, sempre che il giudice non abbia già liquidato il risarcimento del danno o che questo non sia stato determinato dalle parti in via transattiva.
Anche a seguito delle valutazioni operate dalla Commissione Giustizia, è rimasta integra la disciplina inserita nel Codice delle assicurazioni private, che rimette – con riferimento alla assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti – a regolamenti governativi la determinazione di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.



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