ECONOMIA e FINANZA
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Denunciare società recupero crediti

08/07/19

L’elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza prevista dal Codice penale.

FotoLo stalking telefonico, dunque, esiste: ne è la prova una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 29292/19 del 4.07.2019.) secondo cui è legittimo parlare di molestie tutte le volte in cui, pur a fronte di fatture non pagate, il debitore viene tempestato di telefonate più volte al giorno.

Nel caso deciso dalla Corte, a farne le spese è stato l’amministratore della società incaricata del recupero crediti da un’azienda fornitrice di energia elettrica: a lui era imputabile la ben precisa strategia aziendale di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, «così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo e a non essere disturbati».
La Cassazione ricorda a tutti che il reato di molestia e disturbo alle persone (dai più chiamato «stalking telefonico») può scattare anche in presenza della pur legittima azione di recupero crediti: la richiesta, rivolta insistentemente dal creditore e finalizzata a ottenere dal debitore il pagamento di una fattura, non può essere spinta oltre i confini della «petulanza». Un uso smodato del telefono, proprio allo scopo di infastidire l’altra parte, è infatti sufficiente per far scattare il reato.

Non c’è solo il reato di molestie a essere incriminato. Spesso le condotte sfociano in vere e proprie minacce(Art. 612 cod. pen.). A riguardo non si deve pensare solo alle minacce di condotte violente, ma di qualsiasi altro male ingiusto. Spesso alcuni operatori di call center fanno credere al debitore che, nel caso di omesso pagamento, arriverà dopo qualche giorno l’ufficiale giudiziario a effettuare il pignoramento. Si tratta di una bugia: nessun recupero crediti può innanzitutto inviare un ufficiale giudiziario atteso che, prima di tale passaggio, è necessario l’intervento di un avvocato che richieda un decreto ingiuntivo o che avvii un normale processo volto all’accertamento del debito. Prima del pignoramento, poi, è sempre dovuta la notifica dell’atto di precetto, una intimazione di pagamento che lascia 10 giorni di tempo al debitore per recuperare i soldi.

Il garante della Privacy ha più volte parlato di un divieto di chiamate ad orari irragionevoli e con frequenza superiore al dovuto. Poi, l’operatore del recupero crediti non può usare un linguaggio aggressivo e violento. In questo caso, pur non configurandosi il reato di minaccia o di violenza personale, potrebbero scattare il reato di stalking.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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