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Elezione di domicilio: tutto quello che c'è da sapere

Perché è importante non trascurare gli effetti di una elezione di domicilio a seguito di convocazione della polizia giudiziaria o del Pubblico Ministero
del 09/10/20 -

L' elezione di domicilio rappresenta il primo atto con il quale l'indagato viene a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico. In tale sede, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni; inoltre lo avvertono che ha «l'obbligo di comunicare ogni mutamento». In caso contrario o in mancanza di domicilio dichiarato o eletto le notificazioni avverranno mediante consegna al difensore, che, in difetto di espressa indicazione da parte dell'interessato, verrà nominato d'ufficio.

Ben si comprende, dunque, l'importanza dell'atto in parola, che segna il primo momento nel quale l'indagato si trova a compiere una scelta binaria: scegliere di disinteressarsi del procedimento penale a suo carico; oppure approntare, sin da subito, una efficace difesa attraverso la nomina di un legale di fiducia che provvederà ad esercitare, nel suo interesse, tutte le garanzie difensive previste dall'ordinamento.

Non di rado accade che il soggetto indagato, a seguito della convocazione in Caserma o in Commissariato per una elezione del domicilio, si disinteressi della questione, omettendo perfino di nominare un legale di fiducia. Ciò sull'erroneo presupposto che il procedimento penale al quale è sottoposto - magari scaturito da una denuncia di un privato - sia di poco momento.
In realtà, l'esperienza insegna che nessun procedimento penale può essere trascurato, pena il ritrovarsi, a distanza di tempo, a vivere spiacevoli sorprese.

La casistica, infatti, indica chiaramente che il comportamento negligente del soggetto che si disinteressa del procedimento a suo carico, di cui sia venuto a conoscenza a seguito di una dichiarazione elezione di domicilio, può portare a subire condanne di cui si ignora l'esistenza fino a quando gli effetti di questa dovessero diventare ineluttabili.
Non sono pochi i casi di soggetti che si sono visti notificare un ordine di carcerazione a distanza di anni da quella elezione di domicilio, riposta in un cassetto, e poi lasciata cadere nel dimenticatoio.
Per questo è fondamentale prestare la massima attenzione allorché si venga contattati dai Carabinieri o dalla Polizia per una elezione di domicilio: occorre indicare un domicilio idoneo e reale onde ricevere correttamente le notificazioni concernenti il processo in corso, e rivolgersi immediatamente ad un qualificato avvocato penalista, il cui nominativo sarà opportuno indicare subito a verbale.

Domicilio dichiarato e domicilio eletto: differenze

In dottrina, si è affermato che la dichiarazione di domicilio è una manifestazione di scienza che consiste nell'indicazione del luogo di abitazione o di abituale esercizio dell'attività professionale; cosicché l'indagato/imputato comunica una situazione reale, indicando il luogo dove effettivamente abita o lavora. Mentre, l'elezione di domicilio è una manifestazione di volontà che consiste nella scelta di un luogo e di una persona al fine specifico della ricezione di un atto; e pertanto l'elezione, a differenza della dichiarazione, necessita dell'indicazione di un domicilio ad hoc non corrispondente a quello reale e personale, e di un domiciliatario (nella prassi, molto spesso lo studio del proprio difensore) (VOENA, in Compendio Conso-Grevi, 253 ss.; GRILLI, Le notificazioni penali, Giuffrè, 1990, 209; PALUMBO, Le notificazioni nel rito penale, Jovene, 1992, 124 ss.).

Secondo la giurisprudenza, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perchè, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione (Cass., Sez. III, 26 marzo 2003, n. 22844/03, C.E.D. Cass, n. 224870).

Mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ove, nel corso del procedimento penale, l'organo notificatore, eseguite le opportune ricerche, non sia in grado di individuare il domicilio e, quindi, di eseguire la notificazione, l'atto verrà consegnato al difensore; con la ulteriore conseguenza che, in assenza di una nomina fiduciaria, l'eventuale avvocato d'ufficio il quale non abbia voluto o potuto stabilire un contatto con l'indagato/imputato, si troverà ad assumere una difesa priva di quegli elementi e di quelle informazioni che soltanto la parte interessata è in grado di poter fornire. Da questo combinato disposto (consegna dell'atto al difensore d'ufficio per inidoneità del domicilio precedentemente dichiarato, e mancanza di un rapporto professionale con detto legale) può nascere la spiacevole situazione della scoperta - solo quando ormai è troppo tardi - di una sentenza di condanna a proprio carico.

Ben si comprende, in conclusione, l'importanza di seguire diligentemente, fin dalla fase embrionale rappresentata dalla elezione del domicilio, l'evoluzione del procedimento penale a proprio carico, in guisa tale da porre in atto una efficace difesa ed evitare spiacevoli sorprese.



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