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Equitalia non può pignorare l’abitazione di proprietà di un contribuente moroso. Una interpretazione innovativa ed inedita

Equitalia non può pignorare la casa neppure quando la stessa non è la residenza anagrafica
del 28/03/17 -

Il Decreto del “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto in materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo nuove regole volte a disciplinare la fase dell’esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell’Agente della Riscossione (Equitalia e affini) anche in tema di pignoramenti immobiliari.
L’articolo 76 del D.P.R. 602/1973 è stato così modificato disponendo, tra l’altro, che “ferma la facoltà d’intervento ex art. 499 c.p.c. , l’agente della riscossione … può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”.
Orbene, il novellato articolo è stato per la prima volta applicato in sede giurisdizionale (Tribunale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016) ordinaria, sì da impedire all’Agente di Riscossione di pignorare l’abitazione di proprietà di un contribuente moroso.

Il fatto. Tizio, in quanto debitore della società Beta, ha subito il pignoramento del proprio immobile. Alla procedura esecutiva è intervenuto anche la Società Riscossione Sicilia (equivalente Equitalia per la realtà isolana) per un credito di circa settantamila euro.
La società Beta ha poi depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio. A questo punto, l’agente di riscossione ha chiesto al giudice di continuare il procedimento con la vendita all’asta dell’immobile in funzione del solo credito erariale da questi gestito.
Tizio ha presentato opposizione all’esecuzione, fondandone il presupposto sul novellato articolo 76 del DPR 602/1973, a mente del quale l’Agente di Riscossione:

non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, …, ….è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.).

Nello specifico la tesi del ricorrente era quella di prevedere l’applicabilità della norma – riservata ai procedimenti di esecuzione esattoriale - anche in sede esecutiva ordinaria.

L’Ordinanza.
Il provvedimento in disamina fa propria tale tesi e determina l’applicazione del caso previsto dalla lettera b.
Il contribuente esecutato per debiti verso enti pubblici – così si legge nell’Ordinanza - può essere soggetto all’espropriazione immobiliare solo per debiti inferiori ad € 120.000,00 (franchigia) e ciò anche quando l’agente della riscossione abbia deciso di procedere con un’esecuzione ordinaria anziché con quella esattoriale.
Quest’ultima procedura è per buona parte gestita autonomamente dall’agente della riscossione con il controllo differito dell’autorità giudiziaria;pertanto, non sussistono ragioni procedurali per differenziare il trattamento del debitore con riferimento all’entità del debito anche in altra sede esecutiva.
E’ apparso, dunque, preferibile al decidente interpretare la disposizione di cui trattasi non in ragione della specialità del rito esattoriale menzionato dalla norma, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire un’esecuzione immobiliare in sé in presenza di dati requisiti oggettivi (per come cristallizzati nella norma in disamina).

Una tesi innovativa: Il giudice collegiale del procedimento cautelare in commento ha ritenuto che il debitore erariale debba essere tutelato in ogni dove; quindi ha valutato opportuno estendere le limitazioni oggettive apportate dal novellato articolo 76 del DPR 602/1973 anche al procedimento di esecuzione immobiliare ordinaria.
Si tratterebbe del primo arresto giurisprudenziale in proposito. A fondamento della conclusione appena addotta, sono state espresse le seguenti principali argomentazioni:
la noma (articolo 76 citato) è stata modificata dalla Legge 98/2013 intitolata, per l’appunto, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, e, pertanto, esula dalla sede del procedimento esecutivo a cui è destinata;
lo scopo della norma principale è la tutela del debitore quale soggetto debole. L’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione agendo sulla casa di abitazione e neppure può dare corso all’espropriazione sui beni appartenenti ad uno specifico paniere, in quanto considerati essenziali per il debitore;
la norma discorre, nella fattispecie, di “franchigia di € 120.000,00” così facendo riferimento ad un esonero dall’espropriazione immobiliare assoluto e generale.



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