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Equity Crowdfunding: le novità raccontate da YOPAdvisors

16/01/18

Dal 3 gennaio è in vigore il nuovo regolamento CONSOB relativo all'equity crowdfunding, ovvero la raccolta di capitali di rischio tramite portali online. Ecco una rapida panoramica sulle novità inserite.

FotoCrowdfunding: perchè no?

Il 3 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (equity crowdfunding). L’equity crowdfunding sta prendendo piede in questi ultimi tempi come strumento alternativo per consentire a imprese, startup o PMI, di finanziare la propria crescita raccogliendo capitale di rischio.
Il nuovo Regolamento Consob riflette e si adegua alle ultime innovazioni legislative in materia di crowdfunding ed equity crowdfunding, in particolare la legge di bilancio per il 2017 (n. 232 dell'11 dicembre 2016) e il decreto legislativo (n. 129 del 3 agosto 2017) di recepimento della seconda direttiva europea in materia di prestazione dei servizi di investimento (Mifid 2).

Ma vediamo quali sono le principali e più interessanti novità:

Offerenti

Una campagna di equity crowdfunding può essere lanciata da:

- Strart up innovative

- PMI innovative,

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative;

- Società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative;

E, col nuovo Regolamento, anche da:

- PMI. Per PMI si intendono le società che in base al più recente bilancio annuale soddisfino almeno 2 dei 3 criteri: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; (iii) totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 43 milioni; (iii) fatturato netto annuale non superiore a Euro 50 milioni;

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in PMI; e

- Società di capitali che investono prevalentemente in PMI.


Gestori dei portali

Oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi, possono iscriversi nella sezione speciale del Registro tenuto dalla Consob, anche SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, limitatamente all’offerta sui portali di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in PMI.



Soglia di sottoscrizione obbligatoria

La soglia di sottoscrizione obbligatoria dell’offerta sul portale è ridotta al 3%, ma solo per le offerte fatte da PMI in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato (relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta), se redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. In caso contrario, rimane la soglia del 5%.



Informazioni sull’offerta

In aggiunta alle informazioni sull’offerta, già elencate nell’Allegato 3 del Regolamento Consob (tra le quali l’informativa sui rischi insiti nell’offerta, gli strumenti finanziari offerti, ecc.), l’offerente dovrà inserire informazioni su:

- organo di controllo, con indicazione dei dati anagrafici dei componenti;

- informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- informazioni sui consulenti legali e/o finanziari di cui si avvalso l’offerente in relazione all’offerta. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui ci si sia avvalsi di un parere di un esperto.



Questo per quanto riguarda le novità che il nuovo regolamento apporta alla materia dell’Equity Crowdfunding. Vi aspettiamo settimana prossima per una riflessione sulle opportunità e sul futuro dell’Equity Crowdfunding (e di altre forme di finanza alternativa) nel panorama delle Piccole Medie Imprese Italiane.

Se siete PMI e volete approfondire l’argomento nel dettaglio con YOPAdvisors, contattateci a info@yopadvisors.com

Se volete scaricare il regolamento da qui: Regolamento Consob 2013/18592_in_vig_2018



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Enrichetta Berlati (Comunicazione)
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