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Ferie: sono pagate?

Quali lavoratori hanno diritto a un periodo di vacanze retribuito, a quanto ammonta il pagamento ed entro quando avviene?
del 28/08/19 -

Le ferie sono un periodo di assenza, garantito dalla Costituzione,finalizzato al recupero psicofisico del lavoratore. Queste assenze servono, cioè, non solo perché il lavoratore si riprenda fisicamente dopo un lungo periodo ininterrotto di attività, ma anche perché possa recuperare i rapporti familiari e sociali e possa beneficiare di periodi di svago.
La legge , per la generalità dei lavoratori dipendenti, prevede che per ogni anno di attività maturino 4 settimane di ferie (che corrispondono a 28 giorni di calendario, se fruite senza interruzioni).

La legge prevede un vero e proprio diritto alle ferie solamente per i lavoratori dipendenti. Come mai?
La previsione riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati, in quanto soltanto loro sono tenuti al rispetto di un preciso orario di lavoro ed a svolgere la propria attività in un luogo individuato dal datore di lavoro.
I collaboratori, invece, non sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro, né a svolgere la prestazione lavorativa in una postazione stabilita dal committente. Per questo motivo, potendosi organizzare autonomamente, per loro il diritto alle ferie non è previsto.

Per lo stesso motivo per cui la legge non prevede il diritto alle ferie dei collaboratori, questo stesso diritto non è previsto per i lavoratori autonomi.
Il lavoratore autonomo, difatti, non è tenuto al rispetto di un orario di lavoro, né a svolgere la prestazione presso un luogo determinato dal committente. Potendosi organizzare autonomamente, quindi, non è previsto un tassativo periodo di ferie dalla legge.
Lavoratori autonomi e collaboratori possono, in buona sostanza, fruire delle ferie quando vogliono, non essendo la loro attività etero organizzata, cioè organizzata da terzi.

Le ferie dei lavoratori subordinati sono pienamente retribuite: se non lo fossero, o fosse prevista una retribuzione ridotta per queste assenze, il diritto alle ferie non sarebbe ovviamente più garantito.
Nella generalità dei casi, il lavoratore in ferie è pagato con la retribuzione ordinaria, come se stesse continuando a svolgere la prestazione lavorativa. La retribuzione specifica delle ferie e comunque è stabilita dai contratti collettivi.

Non essendo previsto un diritto alle ferie per i collaboratori, potendosi questi lavoratori organizzare autonomamente, non esiste una previsione di legge che disponga:
- il pagamento ai parasubordinati di un’indennità per la fruizione delle ferie;
- o in alternativa, un obbligo per il committente all’interruzione dell’attività del parasubordinato, con diritto al pagamento del compenso.

Committente e collaboratore possono comunque organizzarsi in autonomia riguardo all’eventuale fruizione di un periodo di pausa del lavoratore parasubordinato.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Noemi Soecci



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