Finanziaria 2008 - Tutte le novità - Parte II

Tutte le novità fiscali della Finanziaria 2008 - tratte dal sito www.sistemafiscale.com.
del 17/01/08 -

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente articolo è relativo alla Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sistemafiscale.com
Vengono di seguito sinteticamente descritte le principali disposizioni della Manovra Finanziaria per il 2008 che rivestono, a nostro giudizio, maggiore interesse per le imprese, i lavoratori autonomi e le persone siche.

AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI (art. 1, c. 33, lett. n) - 34)
E’ prevista la soppressione per tutte le tipologie di contribuenti dell’ammortamento anticipato e dell’ammortamento accelerato sui cespiti aziendali.
La novità decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
E’ tuttavia prevista un’eccezione:
- per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa;
- per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione entro il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, con la sola eccezione degli autoveicoli a deducibilità limitata ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
In tale ipotesi è infatti possibile, limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, non ridurre alla metà l’aliquota di ammortamento per il primo esercizio. La quota ammortamento inoltre sarà integralmente deducibile in dichiarazione dei redditi anche se non imputata integralmente a conto economico.

AMMORTAMENTO FABBRICATI E TERRENI (art. 1, c. 81-82)
E’ introdotta nella Finanziaria 2008 la disposizione, originariamente prevista dal DL 118/2007 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono comunque fatti salvi), sull’imputazione proporzionale al terreno e al fabbricato degli ammortamenti pregressi.

CANONI DI LEASING (art. 1, c. 33, lett. n)
Per i contratti stipulati dall’1/1/2008 le nuove regole di deducibilità fiscale dei canoni di leasing sono le seguenti:
- beni mobili: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 2/3 del periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali;
- autoveicoli aziendali soggetti a deducibilità limitata: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari al periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali;
- beni immobili: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 2/3 del periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali.
Tuttavia se 2/3 del periodo fiscale di ammortamento:
- è inferiore a 11 anni, il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 11 anni;
- è superiore a 18 anni, è sufficiente che il contratto di leasing abbia una durata almeno pari a 18 anni.

SPESE DI RAPPRESENTANZA (art. 1, c. 33, lett. p)
Le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR) saranno deducibili secondo determinati requisiti di congruità ed inerenza che saranno definiti con appositi decreti ministeriali.
Passa da € 25,82 a € 50 il limite di valore unitario per la deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente.
La novità decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.

ALIQUOTA IRES (art. 1, c. 33, lett. e) e h) - 34)
Passa dal 33% attuale al 27,5% l’aliquota IRES.
Con appositi decreti ministeriali verrà ridefinita la percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate (dall’attuale 40% si dovrebbe passare al 49,40%).
Rimane invariata la percentuale del 12,5% applicabile alle partecipazioni non qualificate possedute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa (privati).
Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Per le partecipazioni aventi i requisiti PEX la percentuale di esenzione (per le società di capitali) passa dall’attuale 84% al 95%. Tale ultima disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.

ALIQUOTA DEL 27,5% PER IMPRESE SOGGETTI IRPEF (art. 1, c. 40-42)
E’ prevista la tassazione separata con aliquota del 27,5% per i soggetti IRPEF esercenti attività di impresa.
Le condizioni per l’applicazione di tale disposizione sono le seguenti:
- il contribuente deve essere persona fisica;
- deve essere residente nel territorio dello Stato;
- deve essere titolare di redditi d’impresa o di partecipazione in snc o sas residenti;
- deve essere in contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione;
- gli utili non devono essere prelevati o distribuiti.
Qualora gli utili vengano prelevati/distribuiti, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito complessivo e dall’imposta calcolata si potrà scomputare quella già versata con aliquota del 27,5%.

SOCIETA’ DI COMODO (art. 1, c. 128-129)

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono previste le seguenti ulteriori cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo (oltre a quelle già previste):
- società congrue e coerenti agli studi di settore;
- società con un valore della produzione maggiore del totale attività dello stato patrimoniale;
- società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
- società che hanno un numero di soci pari o superiore a 50 (in precedenza il limite era 100 soci);
- le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20%;
- le società in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria e concordato preventivo.

SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

La Finanziaria 2008 ripropone la possibilità, originariamente prevista dalla Finanziaria 2007, di deliberare lo scioglimento o la trasformazione agevolata in società semplice.
Per le modalità operative si rimanda alla scheda n. 36/2007, con le seguenti precisazioni:
-per avvalersi dell’uscita agevolata la società deve essere non operativa nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2007, ovvero nel primo periodo di attività nello stesso periodo;
- i soci devono essere tutti persone fisiche risultanti dal libro soci all’1/1/2008, ovvero trascritti entro il 30/1/2008, se la qualità di socio è stata acquisita tramite trasferimento avente data certa anteriore all’1/11/2007;
- la misura dell’imposta sostitutiva è fissata al 10%, ridotta al 5% per la distribuzione delle riserve da rivalutazione.

ULTERIORI NOVITA’
Tra le altre novità previste alla disciplina delle società non operative si segnalano:
- modifiche alle percentuali per l’applicazione del c.d. “test di operatività”;
- possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di comunicare la risposta all’istanza di interpello disapplicativo anche tramite il servizio postale, fax o per posta elettronica.

IRAP (art. 1, c. 43-45, 50-51, 226)

BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali determineranno la base imponibile IRAP facendo riferimento ai componenti positivi e negativi che risultano dal conto economico, senza effettuare alcuna variazione fiscale.
Concorrono a formare la base imponibile anche i contributi erogati a norma di legge e le plusvalenze/minusvalenza derivanti dalla cessione di immobili civili.
Dai costi della produzione deducibili ai fini IRAP restano esclusi:
- i costi di cui alle voci B.9, B.10.c, B.10.d, B12 e B13;
- i costi del personale indicati in voci diverse da B.9;
- i compensi erogati a collaboratori a progetto, occasionali e amministratori;
- gli utili corrisposti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing;
- le perdite su crediti;
- l’ICI.
Sono invece deducibili, nel limite di 1/18 del costo, le quote di ammortamento dell’avviamento e dei marchi d’impresa, ancorché non imputate a conto economico.

BASE IMPONIBILE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE
Per tali soggetti la base imponibile IRAP è data dalla differenza delle seguenti voci:
- ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR; variazione delle rimanenze ex artt. 92 e 93, TUIR; contributi erogati a norma di legge;
- costi delle materie prime, sussidiari, di consumo e merci; costi per servizi; ammortamenti canoni di locazione anche finanziaria di beni strumentali.
Sono invece indeducibili i seguenti costi:
- i costi del personale indicati in voci diverse da B.9;
- i compensi erogati a collaboratori a progetto, occasionali e amministratori;
- gli utili corrisposti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing;
- le perdite su crediti;
- l’ICI.
Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e va comunicata con le modalità che saranno definite con apposito Provvedimento dall’Agenzia delle Entrate.

ALIQUOTA
L’aliquota IRAP passa dall’attuale 4,25% al 3,9%. Per le imprese agricole è confermata anche per il 2007 l’aliquota ridotta dell’1,9%.

DEDUZIONI
E’ prevista una rimodulazione delle deduzioni applicabili per il calcolo della base imponibile IRAP. Nello specifico:
- deduzione annua per ogni lavoratore dipendente (art. 11, comma 4-bis1): da € 2.000 a € 1.850;
- deduzione legata all’ammontare della base imponibile: da € 8.000, € 6.000, € 4.000, € 2.000 si passa ad € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850 (art. 11, comma 4-bis);
- deduzione annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a): da € 5.000 a € 4.600;
- deduzione annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a): da € 10.000 a € 9.200;
- deduzioni legate all’ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) per imprese individuali, lavoratori autonomi e società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375).

DICHIARAZIONE IRAP
La dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 sarà presentata in forma autonoma direttamente alla regione (o provincia autonoma).
Le modalità operative saranno definite con apposito decreto ministeriale entro il 31/3/2008.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le novità in materia di IRAP decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Sono tuttavia previste le seguenti disposizioni transitorie:
- in considerazione delle mutate regole per il calcolo della base imponibile IRAP delle società di capitali introdotte dalla Finanziaria 2008 è previsto, quale norma transitoria, che i componenti negativi dedotti ai fini IRAP fino al 31/12/2007 tramite compilazione del quadro EC (si ritiene tranne quelli già “riassorbiti”) sono acquisiti a tassazione in 6 rate annuali a partire dal 2008.
Questo comporta lo svincolo, anno per anno, delle riserve in sospensione d’imposta per la quota IRAP;
- le quote residue dei componenti negativi IRAP la cui deduzione è stata rinviata ai successivi periodi d’imposta sono soggetti alla disciplina previdente;
- le quote residue delle plusvalenze realizzate fino al 2007 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

SOPPRESSIONE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (art. 1, c. 33, lett. q), 34 e 48)
Con riferimento alla soppressione delle deduzioni extracontabile e quindi del quadro EC della dichiarazione si rimanda all’apposita scheda “Il quadro EC in pratica”.

CONFERIMENTO D’AZIENDA (art. 1, c. 46-47)
Sono eliminate le disposizioni relative al c.d. “conferimento realizzativo” di azienda (sarà possibile solo quello relativo alle partecipazioni).
La società conferitaria avrà la possibilità, tramite versamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali ed immateriali dell’azienda conferita.
L’opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato effettuato il conferimento o in quella del periodo successivo. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è così differenziata:
- 12%, per i maggiori valori fino a € 5 mln;
- 14%, per i maggiori valori compresi tra € 5 mln e € 10 mln;
- 16%, per i maggiori valori oltre € 10 mln.
Tale disposizione (applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti), è altresì applicabile nelle operazioni di fusione e scissione da parte della società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dalla società beneficiaria.
E’ prevista la possibilità di applicare le disposizioni del c.d. “conferimento neutrale” (art. 176, TUIR) anche quando la società conferitaria è una società di persone.
Nell’ipotesi di conferimento di un’impresa individuale e successiva cessione delle partecipazioni ricevute a fronte del conferimento, tale cessione è considerata come cessione qualificata. In tal caso si assume come costo della partecipazione l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

ICI (art. 1, c. 5-8)
E’ prevista una ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile, fino ad un importo massimo di € 200.
Sono tuttavia esclusi gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi di interesse artistico o storico).
Le modalità di applicazione di tale detrazione sono analoghe a quelle previste per la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, D.Lgs. 504/92 (ragguaglio al periodo di utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ripartizione tra i vari coinquilini, ecc.). Va evidenziato che la nuova detrazione dell’1,33 per mille si cumula con quella di € 103,29.
Tra le altre novità previste ai fini ICI si segnala:
- la possibilità da parte dei Comuni di applicare a partire dal 2009 un aliquota inferiore al 4 per mille per coloro che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- possibilità per il contribuente che, a seguito di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, di beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta per l’abitazione principale (in proporzione alla quota di possesso), a condizione che non abbia la proprietà o altro diritto reale di altri immobili destinati ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

INTERESSI PASSIVI IMMOBILI PATRIMONIO (art. 1, c. 35)
Gli interessi passivi sull’acquisto di immobili relativi all’impresa non strumentali diventano deducibili.
Permane invece l’indeducibilità per gli interessi passivi relativi alle spese di gestione dei suddetti immobili.
Tale disposizione rappresenta una norma di interpretazione autentica. Naturalmente per le società di capitali si dovranno osservare le nuove disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi precedentemente descritte.

PERDITE DI SNC E SAS (art. 1, c. 33, lett. m)
Le perdite di snc e sas attribuite per trasparenza ai soci possono essere utilizzate unicamente per abbattere gli utili della stessa snc o sas nei 5 periodi d’imposta successivi.

IMPRESE INDIVIDUALI: ESTROMISSIONE IMMOBILE (art. 3, c. 4)
Le imprese individuali possono estromettere l’immobile strumentale per destinazione risultante al 30/11/2007 entro il prossimo 30/4/2008.
La base imponibile è rappresentata dal valore catastale dell’immobile (rendita x moltiplicatori catastali), al netto del suo valore fiscalmente riconosciuto. Su tale base imponibile è dovuta un’imposta sostitutiva del 10% (per gli immobili soggetti ad IVA tale imposta va maggiorata del 30% dell’IVA calcolata sul valore catastale dell’immobile).
L’imposta sostitutiva va versata in 3 rate con le seguenti modalità:
- I rata: 40% dell’importo dovuto, entro il termine di presentazione di Unico 2008;
- II rata: 30% dell’importo dovuto + interessi del 3% annuo, entro il 16/12/2008;
- III rata: 30% dell’importo dovuto + interessi del 3% annuo, entro il 16/3/2009.

REVERSE-CHARGE (art. 1, c. 155-157, 162-163)

CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
A partire dall’1/3/2008 il meccanismo del reverse-charge si applicherà alle cessioni di fabbricati strumentali (o porzioni di fabbricati) soggette ad IVA, sia per opzione (come ora), sia per obbligo (novità).
Rimangono escluse (e dunque soggette ad IVA con le regole ordinarie):
- le cessioni di immobili strumentali da parte dell’impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori);
- le cessioni a privati.
La novità interessa pertanto le cessioni di immobili strumentali effettuata nei confronti di soggetti IVA con un diritto alla detrazione (ad esempio per effetto del pro-rata) pari o inferiore al 25%. Anche tali operazioni sono considerate come operazioni imponibili ad aliquota zero, al fine dell’ottenimento dei rimborsi IVA annuale ed infrannuale.
GENERAL CONTRACTOR
In contrasto con la precedente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, viene precisato che a decorrere dall’1/2/2008 il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione alle prestazioni effettuate nei confronti del c.d. “general contractor” a cui il committente ha affidato la generalità dei lavori.

SANZIONI
Nell’ipotesi di erronea applicazione del meccanismo del reverse-charge (ad esempio viene applicata l’IVA in fattura al posto dell’applicazione del reverse-charge, o viceversa) è prevista una sanzione del 3% (con responsabilità solidale di entrambe le parti), con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l’acquirente alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Per i primi 3 anni di applicazione delle nuove disposizioni la sanzione applicabile non può comunque superare € 10.000.
Nell’ipotesi di mancata emissione della fattura soggetta al reverse-charge, la sanzione applicabile in capo al cedente/prestatore varia dal 5% al 10% del corrispettivo, con obbligo da parte del committente/acquirente di regolarizzare l’operazione (emissione di autofattura, ecc.).
Per il resto rimangono confermate le ordinarie sanzioni previste dall’art. 6, D.Lgs. 471/97 (sanzione dal 100% al 200% dell’IVA, con un minimo di € 258, per il cedente/prestatore che addebita irregolarmente l’IVA in fattura omettendone il versamento o per l’acquirente/committente nell’ipotesi in cui questi non assolva regolarmente l’IVA sui beni o servizi assoggettati al reverse-charge).

DETRAZIONE IRPEF 55% (art. 1, c. 20-24, 286)
Relativamente alla detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica si segnalano le seguenti novità:
- proroga della detrazione fino al 31/12/2010;
- possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 rate costanti annuali;
- per la sostituzione di finestre e infissi e per l’installazione di pannelli solari non sarà più necessaria la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica redatto da un tecnico abilitato;
- modifiche alla tabella dei requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 (tale modifica decorre dall’1/1/2007);
-emanazione entro il 28/2/2008 di un apposito Decreto per la definizione dei valori fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica;
- applicazione dell’agevolazione anche agli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione effettuati entro il 31/12/2009 (per le modalità operative è necessario attendere l’apposito Decreto attuativo);
- applicazione dell’agevolazione agli interventi eseguiti entro il 31/12/2010 di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA (art. 1, c. 53-57)
A partire dall’1/1/2008 viene confermato il limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta. L’eccedenza è riportabile negli esercizi successivi, anche oltre i limite temporali previsti dalle specifiche normative, ovvero utilizzabile in compensazione a partire dal 3° anno successivo a quello in cui l’eccedenza è generata.
Sono tuttavia previste alcune eccezioni, tra le quali:
- il credito d’imposta del 10% per i costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (comma 280, Finanziaria 2007);
- ulteriori eccezioni per particolari tipologie di crediti d’imposta relativi ad imprese situate in aree svantaggiate del Mezzogiorno (si veda l’art. 1, commi 242-249, 271, 280 della Finanziaria 2008).

IVA AGENZIE VIAGGIO (art. 1, c. 77-78)

Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime IVA ordinario per l’organizzazione di convegni, congressi e simili. Qualora vengano applicati contemporaneamente sia il regime speciale che quello ordinario sarà necessario registrare separatamente le rispettive operazioni.
Nell’ipotesi di applicazione del regime ordinario l’agenzia potrà detrarre l’IVA sull’acquisto di servizi, nell’ipotesi in cui si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Per la concreta applicazione di tali disposizioni è necessaria l’autorizzazione dei competenti organi comunitari.

CESSIONI GRATUITE ALLE ONLUS (art. 1, c. 130)
Non sono considerati ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 2, TUIR, le cessioni gratuite alle ONLUS di prodotti, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività propria dell’impresa, alle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di beni non di lusso che presentano danni, vizi, alterazioni tali da impedirne la commercializzazione, ma non l’utilizzo;
- il loro costo di acquisto/produzione non può essere superiore al 5% del reddito d’impresa.
Ai fini IVA tali beni si considerano come distrutti.

CANONE RAI (art. 1, c. 132)
E’ prevista l’esenzione dal canone RAI per l’apparecchio collocato nel luogo di residenza:
- per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni;
- senza conviventi;
- con un reddito proprio e del coniuge non superiore a € 516,46 per 13 mensilità.

PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA (art. 5, commi 10-12, 62)
La produzione e la cessione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili agroforestali da parte degli imprenditori agricoli può concorrere alla determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie a seguito di apposita comunicazione.
In precedenza tali attività, per il disposto della Finanziaria 2006 (comma 423), rientravano nella determinazione del reddito agrario.

SOCIETA’ AGRICOLE (art. 5, commi 10-12, 62)
Le società di persone e le Srl:
- costituite da imprenditori agricoli;
- che hanno come propria attività esclusiva la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti ai soci;
si considerano quali imprenditori agricoli. Tali società hanno facoltà (e non obbligo) di calcolare il proprio reddito in modo forfetario, in misura pari al 25% dei ricavi.
Anche le cooperative e loro consorzi che forniscono in via prevalente servizi di tipo selvicolturale (comprese le attività di sistemazione idraulico-forestale) si considerano quali imprenditori agricoli. Anche a tali soggetti si applica l’aliquota IRAP ridotta, pari all’1,9%.

DETRAZIONE IRPEF ASILI NIDO (art. 1, c. 201)
Anche per il 2007 si applica la detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza agli asili nido (rette). L’importo massimo di spesa per figlio sul quale calcolare il 19% è pari ad € 632.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (art. 1, c. 202)
Il limite per la detrazione degli interessi passivi su mutui relativi all’acquisto dell’abitazione principale passa da € 3.615,20 a € 4.000.

TCG UTENZE TELEFONICHE (art. 1, c. 203)
Non sono tenuti al versamento della tassa sulle concessioni governative per le utenze telefoniche (sia business che family) i sordi (novità), i non vedenti e gli invalidi con perdita di entrambi gli arti inferiori (art. 21, nota 3 delle Tariffa).

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (art. 1, c. 204)

I redditi di lavoro conseguiti dai c.d. “transfrontalieri” (soggetti residenti in Italia che svolgono attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi) sono esenti per gli anni 2008, 2009 e 2010 fino al limite di € 8.000.

RIMBORSI/COMPENSAZIONI IVA INFRANNUALI (art. 1, c. 215-216)
L’istanza per il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale (art. 38 bis, DPR n. 633/72) va presentata esclusivamente in via telematica.
Con apposito Decreto saranno fissate le modalità operative e i termini per la decorrenza della nuova disposizione.

VERSAMENTI E RIMBORSI: IMPORTO MINIMO (art. 1, c. 223)
Per i crediti risultanti dalla dichiarazione di importo inferiore a € 12 non è ammesso né il rimborso né l’utilizzo in compensazione.
Per i 730 da cui risultano importi a credito/debito di importo inferiore a € 12, spetta a colui che presta assistenza fiscale il normale compenso.

RIVENDA GENERI MONOPOLIO: CREDITO D’IMPOSTA (art. 1, c. 233-237)
E’ previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010 uno speciale credito d’imposta per i rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e di pagamento con moneta elettronica.
Tale credito d’imposta:
- è pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo d’imposta e per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile in compensazione;
- non concorre a formare la base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza.
Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto è fruibile secondo la regola del “de minimis” (Regolamento CE 1998/2006).
Si attende apposito Decreto attuativo per la concreta applicazione di tali disposizioni.

MANCATA EMISSIONE SCONTRINI (art. 1, c. 118, 269)
Ai sensi del riformulato art. 12, comma 12, D.Lgs. 471/97, la sanzione della sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività dell’impresa per la mancata emissione di scontrini/ricevute fiscali scatta quando:
- sono contestate almeno 4 distinte violazioni (contro le 3 precedenti);
- tali violazioni devono verificarsi in giorni diversi.
La sospensione viene attuata tramite apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e con la sottoscrizione del personale incaricato (non sono più ammessi altri mezzi alternativi).

ELENCHI CLIENTI-FORNITORI (art. 1, c. 270)
L’art. 1, comma 270, Finanziaria 2008, unifica al 15/11/2007 il termine per la presentazione degli elenchi clienti-fornitori relativi al periodo d’imposta 2006.
In precedenza per i contribuenti di maggiori dimensioni (con un volume d’affari che consente la liquidazione mensile dell’IVA) era prevista la scadenza del 15/10/2007.
Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 sono pertanto graziati i contribuenti di maggiori dimensioni che hanno trasmesso in ritardo gli elenchi (dopo il 15/10/2007, ma comunque entro il 15/11/2007).

INVIO CORRISPETTIVI: NUOVI MISURATORI FISCALI (art. 1, c. 271)
L’art. 1, comma 271, Finanziaria 2008, prevede un rinvio dall’1/1/2008 all’1/1/2009 per l’immissione in commercio dei nuovi registratori di cassa che saranno abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che l’obbligo di tramissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti di cui all’art. 22, DPR 633/72, introdotto dal DL 4/7/2006, n. 223, è attualmente sospeso, in attesa dell’apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
E’ invece già operativa la trasmissione telematica delle operazioni effettuate da parte dei contribuenti minimi in franchigia ai sensi dell’art. 32-bis, DPR 633/72, regime che sarà tuttavia abrogato a partire dal 2008.

5 PER MILLE DELL’IRPEF (art. 3, commi 5-11)
Viene confermata anche per il 2008 la possibilità di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF ai medesimi soggetti previsti per il 2007 (si ricorda l’esclusione per le attività sociali svolte dal comune di residenza, inizialmente prevista).

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, commi 9-10)
Sono introdotte le seguenti nuove detrazioni:
DETRAZIONE REGOLE
Tutti i contratti ex Legge 431/98 (non solo quelli convenzionali) relativi all’abitazione principale.
€ 300, per redditi pari o inferiori a € 15.493,71
€ 150, per redditi superiori a € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41 da rapportare al periodo di utilizzo dell’immobile come abitazione principale
Contratti di locazione ex Legge 431/98 relativi all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori) stipulati da giovani di età compresa tra 20 e 30 anni.
la detrazione spetta per i primi 3 anni il reddito complessivo non deve superare € 15.493,71 è pari ad € 991,60
da rapportare al periodo di utilizzo dell’immobile come abitazione principale
Sono confermate le seguenti detrazioni:

DETRAZIONE REGOLE
Contratti di locazione “convenzionali” (artt. 2, commi 3 e 4, commi 2 e 3, Legge 431/98)
€ 495,80 ovvero € 247,90, a seconda del reddito complessivo
Soggetti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 km, prendendo un immobile in locazione (utilizzo come abitazione principale)
€ 991,60 ovvero € 495,80, a seconda del reddito complessivo
Con riferimento alle predette detrazioni va osservato quanto segue:
- le diverse detrazioni non sono tra loro cumulabili. Il contribuente dovrà pertanto scegliere quale detrazione applicare;
- se la detrazione supera l’imposta dovuta (al netto delle ulteriori detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR) la differenza sarà riconosciuta al contribuente con modalità definite da un apposito Decreto;
- le novità descritte si applicano dal 2007.

ASSEGNI AL CONIUGE E DETRAZIONI (art. 1, commi 11-12)

Per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dall’ex-coniuge (fatta eccezione per la quota destinata al mantenimento dei figli) per effetto di separazione, divorzio, scioglimento o annullamento degli effetti civili del matrimonio, è riconosciuta la detrazione d’imposta di cui all’art. 13, comma 3, TUIR (detrazioni per redditi da pensione).
La novità decorre dal 2007.

REDDITI FONDIARI E ESENZIONE IRPEF (art. 1, commi 13-14)
Se il reddito complessivo del contribuente è costituito unicamente da redditi fondiari (art. 25, TUIR) di importo non superiore a € 500 è prevista l’esenzione dall’IRPEF.
Tale disposizione si applica dal 2007.


ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI (art. 1, commi 15-16)
A decorrere dal 2007 per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 1, TUIR) e per le altre detrazioni (art. 13, TUIR) il reddito complessivo va considerato al netto del reddito dell’abitazione principale e pertinenze.

DETRAZIONE FIGLI A CARICO (art. 1, commi 15-16)

A decorrere dal 2007 è prevista una detrazione per le famiglie aventi almeno 4 figli a carico di € 1.200, indipendentemente dal reddito (si applicano le medesime regole previste per le normali detrazioni per familiari a carico). Se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda, la differenza genera un credito a beneficio del contribuente (per le modalità di erogazione si attende un apposito Decreto).

36% E IVA AL 10% (art. 1, commi 17-19)
La Finanziaria 2008 prevede la proroga al 31/12/2010 delle seguenti disposizioni:
- detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio (spese sostenute dall’1/1/2008 al 31/12/2010) con le regole precedentemente in vigore (limite di € 48.000; indicazione in fattura del costo della manodopera; ecc.);
- detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di un’unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione o cooperative edilizie.
Gli interventi devono essere effettuati nel periodo 1/1/2008 – 31/12/2010 e l’immobile deve essere ceduto o assegnato entro il 30/6/2011;
- IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa per le spese fatturate negli anni 2008, 2009 e 2010.

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (art. 1, commi 217-220)
In relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni 2008, relative al 2007, la manovra Finanziaria 2008 prevede quanto segue:
- il termine di presentazione del mod. 770 ordinario (resta dunque escluso il 770 semplificato, la cui scadenza è confermata al 31/3) passa dal 31/3 al 31/7;
- le persone fisiche e le società di persone ed equiparate presentano la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, esclusivamente in via telematica (non è dunque più ammessa la presentazione cartacea), entro il 31/7.
Rimangono esclusi dall’obbligo di invio telematico unicamente i contribuenti che non possono fare il mod. 730, ad esempio perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono esprimere la scelta dell’8 per mille dell’IRPEF tramite apposito modello che sarà in seguito predisposto, ovvero tramite il CUD da presentare presso un ufficio postale o in via telematica (anche tramite intermediari).



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