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I contratti conclusi in rete e la tutela del consumatore digitale

La rete è, ormai, il luogo privilegiato per la realizzazione di molteplici fattispecie negoziali, diverse non solo per la qualifica dei soggetti operanti, ma anche per le tipologie di contratti conclusi.
del 26/09/17 -

L’e-commerce ha, senza dubbio, rivoluzionato il classico concetto di commercio e, quindi, anche di fare impresa, in quanto tutte le operazioni ad esso legate si svolgono in uno spazio non fisico, ma virtuale.
Questo nuovo modo di concludere transazioni commerciali ha, d’altro canto, messo in rilievo l’insufficienza del diritto internazionale privato e processuale ad affrontare e risolvere in maniera adeguata le problematiche da esso scaturenti.

Le criticità più evidenti dei contratti informatici, probabilmente, restano la definizione del luogo di formazione del consenso contrattuale, come anche la fase dell’esecuzione o dello stesso pagamento del prezzo (spesso effettuato con carta di credito, i cui estremi vengono comunicati dall’acquirente sempre mediante comunicazione informatica).

L’offerta contrattuale tramite sito web è stata qualificata come “offerta al pubblico”, in quanto rivolta ad un numero indefinito di potenziali acquirenti, e, quindi, potrà ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 1336 c.c..
Nel secondo caso (proposta commerciale via e-mail), invece, si ritiene possa applicarsi l’art. 1335 c.c., il quale presume pervenuta la proposta quando essa giunge all’indirizzo del destinatario tranne che questo provi di non esserne venuto a conoscenza per causa non imputabile a sua colpa.

La tesi più diffusa ha, in proposito, ritenuto che il momento e il luogo di conclusione del contratto devono individuarsi in quello in cui ha sede il server del provider presso cui l’accettazione perviene (si è ritenuto, infatti, un luogo più certo rispetto a quello in cui la persona fisica provvede a scaricare la posta elettronica).

Per quanto riguarda il diritto applicabile, si ritiene che anche per l’e-commerce valgano i criteri di collegamento fissati dall’art. 57 L. 218/95, il quale richiama la Convenzione di Roma del 19 giugno del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (tale Convenzione, come più volte detto, è stata sostituita, dal 17 dicembre 2009, tra gli Stati membri, dal reg. 593/2008, cd. Roma I)

Fonte: https://www.leggioggi.it/2017/09/23/contratti-conclusi-in-rete-e-tutela-consumatore-digitale/



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