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I Diritti della donna incinta

La donna incinta ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a permessi retribuiti e a una serie di altre agevolazioni.
del 09/06/17 -

Il codice civile stabilisce, innanzitutto, che durante la gravidanza, se le norme di legge o quelle corporative non stabiliscono forme di previdenza o di assistenza, è dovuta in ogni caso alla lavoratrice subordinata la retribuzione o un’indennità sostitutiva per il periodo di assenza.

La donna incinta lavoratrice ha il diritto di conservare il posto di lavoro, e al datore di lavoro è fatto stretto divieto di licenziarla dall’inizio della gestazione a un anno dal parto. Qualora il licenziamento le venga comunque intimato, la donna ha l’obbligo di comunicare il suo stato di gravidanza, e il licenziamento è nullo.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Al fine di poterne fruire, è necessario presentare apposita istanza al datore di lavoro (con moduli che si possono trovare, normalmente, presso l’ufficio del personale), e poi tutta la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato hanno l’obbligo di astenersi dall’attività per un periodo complessivo di cinque mesi: due mesi prima e tre mesi dopo il parto (ma si può scegliere di usufruire del congedo di maternità un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo).
È data, inoltre, alla gestante la possibilità di anticipare il periodo di astensione prima del parto, purché sia determinato da motivi di salute, comprovati da certificato medico.

Tra i diritti delle donne incinte vi è quello di non essere adibite a lavori particolarmente usuranti, che comportino sollevamento di pesi o esposizione a particolari agenti. In questo caso, le gestanti devono eventualmente essere adibite a mansioni inferiori, conservando la relativa retribuzione.
Se la futura mamma non può essere spostata, è possibile anticipare l’astensione obbligatoria: la richiesta deve però essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.



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