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I figli minorenni possono rifiutare di vedere il padre?

29/04/19

Che fare se il bambino non vuol partecipare agli incontri con l’altro genitore? Lo si deve obbligare oppure si può far ricorso ai servizi sociali?

FotoIn generale ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (Art. 315 bis co. 1 cod. civ.)
In caso di separazione e divorzio dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (Art. 337 ter c. 1 cod. civ.).

Di conseguenza, se il genitore presso cui i figli vivono (cosiddetto “genitore collocatario”) pone ostacoli all’esercizio del diritto di visita dell’altro o all’esercizio dell’affidamento condiviso, quest’ultimo può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta illecita o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento.

Il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativi all’affidamento e può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

> l’ammonizione;
> il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
> la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati;
> la revoca della collocazione o dell’affidamento condiviso.

Secondo la Cassazione, il genitore non collocatario non può imporre al figlio minorenne di stare con lui se quest’ultimo rifiuta categoricamente ogni rapporto. Al massimo il genitore può far ricorso al tribunale, affinché il giudice solleciti l’intervento dei servizi sociali per favorire il recupero del rapporto affettivo.

Prima della decisione, il giudice disporrà una consulenza tecnica sul minore per verificare le ragioni del suo diniego (se cioè dovute a motivi personali o all’influenza della madre). All’esito, in caso di totale chiusura del minore, il tribunale potrà tutt’al più sospendere le visite tra il genitore e il figlio, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.

Sintesi di un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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