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Comunicato Stampa

Il Ddl Gelli rivoluziona la responsabilità medica nei confronti dei pazienti

27/11/17

La legge 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto tutta una serie di novità in merito alle responsabilità medica civile e penale

FotoEntrando nel merito della legge 24 dell’8 marzo 2017 è bene valutare gli aspetti specifici della responsabilità nello svolgimento dell’attività professionale e soprattutto le implicazioni in sede penale e civile dell’esercente la professione sanitaria, oggetto degli articoli 6 e 7:

. responsabilità penale: qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso malasanita-paolaconcreto;

. responsabilità civile: i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

Fra gli obiettivi che si pone la legge ha grande rilevanza l’intento di ridurre il contenzioso civile e penale, che ha quale oggetto la responsabilità medica, garantendo un sistema risarcitorio decisamente più efficace nei confronti del paziente. A gettare le basi in termini di riduzione del contenzioso e azione di rivalsa sono gli articoli 8 e 9.
L’articolo 8, in particolare, mette nero su bianco l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice, relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 -bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

L’articolo 9 regola l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, che non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno.
L’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata, solo in caso di dolo o colpa grave, successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

Sintesi di un articolo pubblicato sul sito: https://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/186964-ddl-gelli-rivoluziona-la-responsabilita-medica



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