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Il diritto al lavoro nella convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

05/02/19

La Convenzione intende promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità e il rispetto della loro dignità.

FotoLa Convenzione è ispirata ad un nuovo approccio alla disabilità concepita come il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere di diversa natura (comportamentali, ambientali) che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri. Di conseguenza, il concetto di “disabilità” non viene fissato una volta per tutte, ma cambia in relazione alle condizioni sociali e ambientali.

La Convenzione evidenzia le specifiche esigenze delle persone con disabilità che sono così tutelate da un strumento giuridico vincolante che non si limita a vietare misure e prassi discriminatorie, ma predispone una specifica tutela, identificando gli interventi  necessari per garantire l’esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità. A questo scopo gli stati membri sono impegnati a rimuovere ogni forma di discriminazione sul lavoro, favorire condizioni lavorative giuste, assicurare uguaglianza di opportunità e remunerazione, diritti sindacali, accesso ai programmi di orientamento e formazione professionale.

Dall’analisi delle disposizioni contenute nella convenzione emerge che particolare attenzione è stata attribuita al lavoro dipendente pubblico e privato, ma anche a  quello autonomo con la tutela della auto impresa, la protezione contro le molestie, il reinserimento di chi ha acquisito una disabilità nel lavoro.
L’art. 27 della Convenzione ONU riguarda il lavoro e al punto 1 prevede che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità.

La convenzione non si inserisce in un vuoto normativo, in quanto l’ordinamento giuridico italiano è già conforme alla maggior parte dei valori in essa contenuti, a cominciare dalla Costituzione che all’art. 3 stabilisce il principio di eguaglianza e non discriminazione. La Legge n. 104/1992 ha come principi ispiratori la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale dei disabili. L’ordinamento italiano ha inoltre recepito le nuove istanze di tutela dei diritti dei disabili attraverso atti normativi che hanno disciplinato specifici settori: l’accessibilità, già prevista da molte leggi per l’abbattimento e il superamento di barriere architettoniche, è stata estesa al settore dell’informatica con la legge n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca).

Sintesi dell’articolo pubblicato nel sito superabile.it redatto da Alessandra Torregiani



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