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Il diritto di abitazione ferma il pignoramento della casa in comproprietà?

14/09/18

Se il coniuge superstite eredita la casa in comproprietà coi figli questa si può pignorare e in che misura incide il diritto di abitazione sulla stessa?

FotoPer legge (Art. 540 cod. civ.) alla morte del coniuge, l’altro eredita il diritto di abitazione sulla casa di famiglia (detta anche coniugale). La presenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite non impedisce, però, il pignoramento e quindi l’esecuzione forzata sull’immobile abitato, ma è sicuramente un diritto opponibile ai creditori. 
Pertanto, il coniuge superstite non potrà essere “sfrattato”, ma continuerà ad abitare la ormai ex casa coniugale sino alla sua morte.

Per la giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 6625/2012 – Trib. di Roma sent. n. 1413/2015) il diritto di abitazione in esame viene acquistato dal coniuge immediatamente alla morte dell’altro ed eventuali conflitti con dei potenziali successivi acquirenti del bene non possono essere risolti a favore degli stessi sulla base della trascrizione.
Pertanto, se l’azione esecutiva è successiva all’acquisto del diritto di abitazione, il coniuge superstite potrà opporlo ai creditori indipendentemente dalla trascrizione o meno di tale diritto.



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