NUOVI ACCORDI
Comunicato Stampa

Il superminimo è di norma assorbibile, salvo diversa volontà espressa delle parti

24/06/20

Assorbibilità del superminimo e onere della prova del lavoratore: cosa stabilisce la Cassazione.

FotoCon sentenza n. 10779 del 05/06/2020 la Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro stabilisce che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento".



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