ECONOMIA e FINANZA
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Interruzione del servizio di gestione dei rifiuti. Potete richiedere la riduzione della Tari

05/04/17

È possibile richiedere la riduzione della Tari se il servizio di gestione dei rifiuti sia stato caratterizzato da una interruzione, a prescindere dalla prova che il contribuente abbia realmente subito un danno diretto.

Foto“Il diritto alla riduzione non è subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose. È sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all’ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili – e quindi incolpevoli – impedimenti organizzativi.” Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 931 in merito alla riduzione della Tari.

I fatti di causa.

Tizio (contribuente) riceveva un avviso di pagamento con cui il Comune contestava la maggiore Tari per il 2014; avverso tale avviso, Tizio proponeva ricorso contro il Comune e la società di riscossione Beta impugnando l'avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno 2014 della quale assumeva di aver pagato la prima rata che, a suo avviso, doveva ritenersi esaustiva della pretesa tributaria contrariamente al maggiore importo riportato nell'avviso impugnato. Il contribuente sosteneva, infatti, di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all’articolo 37 del regolamento Iuc e dell’articolo 1, legge 147/2013, poiché nell’anno in questione l’intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti. L’evenienza aveva determinato l’accumulo di tonnellate di immondizia, provocando il proliferare di insetti, ratti, esalazioni, e così via. Il servizio, inoltre, era stato effettuato in violazione della disciplina relativa alla raccolta differenziata. Costituendosi in giudizio, il Comune negava l’accaduto sostenendo che non ci fosse stata alcuna interruzione e che tramite un’ordinanza comunale era stata prescritta la raccolta coattiva; inoltre, a parere del Comune, l’Autorità sanitaria non aveva emanato alcun provvedimento formale che attestasse la situazione di reale pericolo o danno per la persona o la salute pubblica, limitandosi a sollecitare il Comune per evitare il rischio.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Attualmente la tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA. Questa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Riduzione TARI.

La normativa (comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013) prevede il diritto del contribuente alla riduzione del tributo al ricorrere di due condizioni alternative:
Il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
L’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.
In questi casi la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa; quindi le utenze coinvolte avranno diritto a una riduzione dell’importo pari almeno all’80 per cento.

Il ragionamento della Ctp di Vibo Valentia.

Secondo i giudici, nella vicenda in esame, il ricorrente aveva ampiamente documentato, attraverso articoli giornalistici, deliberazioni del Consiglio Comunale e provvedimenti emanati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP come il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2014 e per più periodi dell'anno, era stato caratterizzato da gravissime disfunzioni ed esercitato in violazione alla normativa regolamentare e di contratto con la società che gestiva il servizio, con vere e proprie interruzioni del servizio di raccolta determinanti l'accumulo esorbitante di rifiuti nelle strade cittadine protratto per giorni e per interi periodi in una situazione di complessiva e generale emergenza che indusse le autorità sanitarie ad interventi straordinari per scongiurare pericoli alla salute pubblica .
Tanto premesso, secondo la commissione tributaria, nella fattispecie ricorrono i presupposti per riconoscere in capo al ricorrente il diritto alla riduzione del tributo in ragione delle condizioni previste dall'art. 1, comma 656, Legge 147/2013, dichiarando a monte l'illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato rispetto al quale il ricorrente ha chiesto, con riposta negativa dall'Ente impositore, la rettifica in riduzione al 20% dell'importo del tributo dovuto. Per contro, sono apparse inifluenti le circostanze rappresentate dal Comune in quanto il ricorrente non aveva alcun onere di provare l'esistenza di alcun danno alla propria persona o alle proprie cose, né essendo rilevante la riferita assenza di responsabilità del Comune attesa la portata generale del problema in tutta la Regione.
Difatti, contrariamente a quanto previsto dal precedente art. 59, comma 6, D.L.vo 507/1993 infatti, l'attuale previsione normativa prevede il diritto alla riduzione del tributo anche nel caso di interruzione del servizio di gestione dei rifiuti riconducibile ad imprevedibili impedimenti organizzativi, quindi anche incolpevoli, dando in altri termini rilievo alla oggettiva interruzione del servizio determinante situazioni di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Le conclusioni.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Ctp di Vibo Valentia con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso del contribuente Tizio. Per l’effetto ha riconosciuto l'illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato che va dunque annullato nella parte relativa alla richiesta di pagamento della TARI nella misura eccedente il 20% del tributo dovuto.

Avv. Maurizio Tarantino - condominioweb.com



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