L’avvocato che chiede soldi al proprio cliente, al quale gli è stato riconosciuto il gratuito patrocinio, commette reato
La Cassazione pen. n. 20186/2016 precisa che l’avvocato è tenuto a informare il proprio cliente degli effetti del gratuito patrocinio.
La Cassazione pen. n. 20186/2016 precisa che l’avvocato è tenuto a informare il proprio cliente degli effetti del gratuito patrocinio, ricordando che l’art. 85 del d.p.r. n. 115/2002 dispone che il difensore, quando il cliente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non può chiedere e percepire dallo stesso alcun rimborso, a qualunque titolo, altrimenti si configura il reato di truffa aggravata.
In tale circostanza, oltre al reato di truffa aggravata in capo all’avvocato si configura anche un grave illecito professionale, sanzionabile in sede disciplinare.
Stefano Ligorio
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