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La Cassazione ribadisce: l'IRAP si applica quando l'organizzazione è prevalente
Pubblicato il 11/06/2009 |
da
Isabella Cusanno
Due sentenze della Cassazione sul tema. L'Irap si applica ai lavoratori autonomi quando beni strumentalie lavoro altrui compongono una struttura articolata. Diverso è la condizione, per sua natura, della impresa commerciale.
Due sentenze della Cassazione, una di seguito all'altra, per ribadire un principio non nuovo,dato che fa riferimento ad una interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nel 2001, ma che aveva bisogno di essere puntualizzato e sostenuto. Il principio riguarda l'IRAP e la sua applicabilità alle diverse categorie produttive. Nel caso di lavoro autonomo, che può per sua natura prescindere da una struttura organica e stabile, l'IRAP si applica solo se l'attività si svolge in una struttura autonomamente organizzata.E tanto vale per i consulenti, per i revisori dei conti o per qualsiasi altro professionista o lavoratore autonomo.
L'imposta, precisa la Cassazione nella sentenza n.13038/09 del 5 giugno 2009 , prescinde anche dal livello di reddito e non può essere ritenuta applicabile con il riferimento al solo reddito prodotto, perchè se il redditto configura l'entità della tassa, l'imposta è applicabile solo quando la professione si svolge per mezzo di una attività autonomamente organizzata in cui il contribuente sia responsabile di essa, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali "eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della attività autorganizzata per il solo lavoro personale o si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui."
Spetta al contribuente fornire la prova della non applicabilità dell'Irap al suo reddito. Ed al giudice di merito la valutazione insidacabile.Altre informazioni nel sito www.webalice.it/isabellacusanno
Avv.Isabella Cusanno
Link:
Avvocato Isabella Cusanno
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