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La conservazione sostitutiva dei libri contabili, novità del ddl Brunetta-Calderoli
Pubblicato il 21/11/2009 |
da
Dott. Nicola Savino
Con il DDL Brunetta-Calderoli, finalmente il governo italiano si allinea con con le richieste degli operatori del settore e delle associazioni, che chiedevano la modifica del 2215 bis del codice civile.
La 2/2009 aveva indicato, con il 2215bis del codice civile,la seguente:
"Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti."
Queste disposizioni avevano creato grande imbarazzo, sopratutto perchè si andava ad inserire delle procedure che certamente avrebbero rallentato l'avvio alla conservazione sostitutiva dei libri contabili.
Si andava praticamente a definire un processo complesso per i libri contabili, con l'introduzione di inutili requisiti.
Dopo le numerose richieste da parte degli operatori e delle associazioni, il governo italiano ha provveduto a modificare il 2215bis, con i seguenti commi :
“3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta l'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
4. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al 3° comma.
5: Per i libri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute”.
Questo in pratica cosa significa per chi fa conservazione sostitutiva ? Praticamente il governo allinea il momento della sottoscrizione digitale e della marca temporale, con quello della conservazione dei libri contabili e fiscali. Ovviamente si allinea in questo modo anche la tenuta con la conservazione.
Rimangono quindi valide le procedure indicate nel D.M del 23 Gennaio 2004 che, unita alla 36/E 2006 dell'Agenzia delle Entrate, dispone i requisiti tecnici e fiscali necessari per avviare la conservazione sostitutiva.
Link:
http://www.seensolution.com
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