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La nuova normativa Privacy nell'attività di recupero dei crediti

L’attività di recupero crediti può essere intrapresa direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi (quali avvocati e società)
del 13/11/18 -

Nello svolgimento dell’attività, il creditore, ovvero il terzo incaricato, sono inevitabilmente coinvolti nel trattamento di determinati dati del debitore, sia nella fase di raccolta delle informazioni, sia nel tentativo di presa di contatto, finalizzata alla riscossione del credito.

Vi sono quindi due principali aspetti che vengono in rilievo:

a) quali dati e informazioni possono essere oggetto di trattamento, nella fase che è propedeutica al recupero vero e proprio del credito;
b) sulla base dei dati forniti, quali comportamenti possono essere messi in atto per sollecitare ed ottenere il pagamento delle somme dovute.
Al fine di comprendere quali dati possono legittimamente essere oggetto di trattamento, v’è anzitutto da chiarire cosa si debba intendere per dati e cosa, invece, per trattamento.

il Garante della Privacy, già nel Vademecum dell’aprile 2016 “Privacy e recupero crediti, le regole per il corretto trattamento dei dati personali”[6], ha stabilito che possono formare oggetto di trattamento, finalizzato al recupero crediti, solamente i dati necessari all'esecuzione dell'incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall'interessato in occasione del rapporto intrattenuto con il creditore, o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Va da sé che nella maggior parte dei rapporti tra privati, il contratto, in forza del quale potrà sorgere un diritto di credito, non contempla al suo interno il preventivo consenso dell’interessato a che i suoi dati vengano trattati ai fini di una futura escussione del credito. Inoltre, detto consenso sarebbe inverosimile da ottenere qualora il credito derivi, ad esempio, da un illecito di tipo extra-contrattuale.

Giacché il diritto di credito è un interesse (o meglio, un diritto) meritevole di tutela da parte dell’Ordinamento, il trattamento dei dati del debitore potrà avvenire anche senza che vi sia il consenso dello stesso. Ne consegue che il creditore, ed il suo mandatario, potranno legittimamente trattare tutti i dati del debitore, senza che debba essere assunto il preventivo consenso di questi, purché, tuttavia, gli stessi dati siano necessari ai fini dell’esercizio del diritto di credito.

L’informativa al soggetto interessato da parte del soggetto riscossore

Dato per lecito il trattamento, il soggetto riscossore si trova a trattare, in ogni caso, determinati dati personali. Ne consegue che lo stesso soggetto si deve porre il problema della necessità, o meno, di fornire una idonea informativa (di cui all’art. 13 del GDPR) nei confronti dei soggetti debitori interessati del trattamento.
L’informativa, infatti, ha lo scopo di illustrare all’interessato le informazioni su come vengono raccolti, utilizzati, condivisi e conservati i suoi dati personali, rendendolo allo stesso tempo edotto di quali siano i suoi diritti. I dati trattati dal creditore o dal terzo incaricato, sono, nella maggior parte dei casi, non direttamente raccolti dall’interessato, in quanto forniti da un terzo. È il caso, ad esempio, in cui l’agenzia di recupero dei crediti si trovi a trattare dati del debitore che le sono stati forniti direttamente dal creditore; o ancora, il caso in cui il creditore, ovvero l’agenzia di recupero dei crediti, acquisisca determinate informazioni da banche dati private di Business Information.

Sintesi estrapolata dall’articolo pubblicato sul sito Altalex redatto dall’Avvocato Antonio Pavan



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