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La videosorveglianza al servizio della sicurezza urbana: su secsolution magazine

08/06/20

l conseguimento degli obiettivi della sicurezza urbana non può prescindere dall’utilizzo dei dispositivi che l’odierna tecnologia mette a disposizione

FotoCosa significa sicurezza urbana nel drammatico frangente che stiamo vivendo? In che modo si trasforma il ruolo della Polizia Locale nel garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per preservare la salute pubblica? Qual è il ruolo della videosorveglianza? Il tema è aperto e in divenire, ma non può che partire dal sicuro ancoraggio delle definizioni – che non mutano nemmeno in tempi di Covid.

Sebbene il concetto di sicurezza urbana appaia di immediata interpretazione, la realtà è ben più complessa. Siamo generalmente abituati ad utilizzare il termine sicurezza in modo generico, intendendo in modo indistinto l’attività di tutela posta in essere dalle istituzioni nei confronti dei cittadini. In realtà il concetto di sicurezza urbana nasce prima come fenomeno sociale e politico, piuttosto che come istituto giuridico, e attiene non solo ad un aspetto legato all’attività di polizia, ma più in generale ad un’azione condivisa e tesa a perseguire la vivibilità e il decoro delle città, con l’intervento di tutti gli attori del panorama istituzionale, specie locale. In questo senso, la definizione più attuale e completa è sicuramente quella fornita dal “Decreto Sicurezza 2017”.

Urbana = pubblica?

È evidente quindi che questa particolare forma della sicurezza viene definita “urbana” sia in considerazione dell’ambito in cui si manifesta – ossia quello delle città – sia per distinguerla dalla sicurezza pubblica – perseguita, quest’ultima, in modo esclusivo da parte dello Stato. È tuttavia innegabile e ormai consolidato che esista una parziale sovrapposizione tra sicurezza urbana e pubblica, che non può che riflettersi in un’azione concorrente e condivisa anche tra forze di polizia statali e locali.

Monitoraggio urbano

Il conseguimento degli obiettivi della sicurezza urbana non può prescindere dall’utilizzo dei dispositivi che l’odierna tecnologia mette a disposizione. Tuttavia, se l’evoluzione tecnologica è rapida ed incessante, quella normativa può solo inseguirla e riempire quei vuoti che rischierebbero di impedire il corretto e completo impiego di detti strumenti, quali quelli legati al telecontrollo. In questi termini, un primo ed importante passo è stato fornito dal “Decreto Sicurezza 2009”. Negli ultimi due commi dell’art. 6, ha infatti rivoluzionato l’impiego dei sistemi di videosorveglianza comunale, che fino ad allora erano considerati alla stregua di impianti privati. Di fatto, il penultimo comma conferisce la possibilità ai comuni di effettuare riprese in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità di tutela della sicurezza urbana. Inoltre, per tali ipotesi, il comma successivo ha prescritto la possibilità di conservare i dati fino a 7 giorni.

E la privacy?

Il Garante si è espresso nel provvedimento dell’8 Aprile 2010, dedicando il punto 5.1. alla sicurezza urbana e facendo chiaro riferimento alle disposizioni del decreto sicurezza dell’anno precedente. Nell’ambito di interventi integrati in materia di sicurezza, svolti in modo sinergico da comuni e forze di polizia dello Stato, il Garante ha ribadito le prerogative in materia di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, sgomberando al contempo il campo da possibili malintesi interpretativi circa la definizione di sicurezza e la competenza istituzionale su di essa. In realtà, lo stesso Garante apre alla possibilità che l’attività di videosorveglianza posta in essere dai comuni possa coincidere con il perseguimento delle finalità di tutela della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. In tale ipotesi, indipendentemente dal soggetto che effettua il trattamento dati mediante videosorveglianza, non dovranno applicarsi le normali disposizioni in materia di trattamento di dati acquisiti mediante telecamere, ma piuttosto quelle previste dall’allora vigente art. 53 del codice privacy, oggi abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, in attuazione della Direttiva UE 2016/680. In tale ipotesi, l’aspetto di preminente rilevanza è quello relativo ai tempi di conservazione dei filmati: nell’ottica di esigenze investigative, conformemente ad una preventiva ed effettiva valutazione (in sede di D.P.I.A.), potrà essere previsto un termine di mantenimento dei dati ben superiore ai sette giorni ordinariamente consentiti ai comuni.

Un modello condiviso

È evidente che le caratteristiche del trattamento non possono mutare di volta in volta a seconda delle esigenze contingenti: per questo motivo è sempre necessario sviluppare in via preventiva un modello di impiego condiviso ed integrato tra le diverse forze di polizia operanti sul territorio. Solo in questo modo, sarà possibile impiegare sistemi di videosorveglianza efficaci ed effettivamente al servizio delle città.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il link:https://www.secsolution.com/pict/allegati/SM08-ART068.pdf

Contributo per secsolution magazine di: Gianluca Sivieri - Ufficiale di Polizia Locale, Esperto di Polizia Giudiziaria e di controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza e tecnologie evolute, Docente Ethos Academy



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