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Lavoro festivo: è obbligatorio?

Il dipendente può rifiutarsi di lavorare nei giorni di festa del calendario oppure può essere licenziato?
del 17/07/19 -

La Cassazione ha formulato la seguente regola: ogni dipendente ha un vero e proprio diritto di astenersi nelle ricorrenze civili. Pertanto l’azienda non può licenziare il lavoratore che rifiuta il turno durante le festività. L’eventuale licenziamento sarebbe illegittimo.

Il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa e di riposarsi nei giorni “rossi” infrasettimanali è pieno e ha carattere generale: riguarda cioè qualsiasi dipendente in quanto tutelato dalla stessa Costituzione.

Tale diritto può essere derogato solo da un accordo specifico con il datore di lavoro. Accordo che non può essere costituito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, neanche se in esso è prevista la possibilità di lavoro festivo.
A prevedere l’intangibilità delle festività infrasettimanali è la stessa legge, anzi ben due: la prima che risale addirittura al lontano 1949 (Legge 260/49 – così come modificata dalla 90/1954 – e 54/1977.) e l’altra del 1977 
Entrambe possono essere considerate una normativa “sovraordinata”, completa e autosufficiente, tale cioè da non poter ammettere integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.

Quanto appena detto si riferisce solo alle festività infrasettimanali. Per il lavoro domenicale vige un’altra disciplina: in tali ipotesi la legge stabilisce (D.lgs.66/2003.) l’obbligo di lavorare la domenica, purché il dipendente possa fruire di un riposo settimanale di 24 ore (più ulteriori 11 ore di riposo giornaliero). In parole semplici, il lavoratore deve potersi riposare per almeno 35 ore ogni 7 giorni. Questo valore è, comunque, inteso come media nell’arco di 14 giorni: ciò significa che, se una settimana il dipendente non si riposa, la settimana successiva ha diritto al riposo doppio.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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