Le spese per la fornitura d’acqua non sono rimborsabili

Non rimborsabili le spese per la fornitura d’acqua al condomino perché esulano dalla cosa comune.
del 27/05/16 -

Non rientra nelle spese necessarie per la conservazione della cosa comune (articolo 1110 c.c.), la domanda di rimborso degli esborsi per la fornitura di acqua potabile a vantaggio di un immobile di proprietà esclusiva che conseguono alla ripartizione interna del consumo del condominio.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10684 del 25 maggio 2016 in merito alla possibilità di rimborso delle spese per la fornitura d’acqua al condomino.

Morosità e condominio. Ai finii di una corretta disamina della pronuncia in commento, è importante sottolineare che in ambito condominiale la disciplina della contribuzione alle spese condominiali è stata oggetto di riforma ad opera della legge n. 220/2012, che ha introdotto nuovi strumenti ai quali l'amministratore condominiale può fare ricorso per far fronte alle problematiche connesse all'inadempienza dei condomini. Deve ricordarsi, a tal riguardo, che l'obbligo di contribuzione al pagamento delle spese condominiali discende dall'articolo 1123 del codice civile e tale obbligo riguarda anche la prestazione di servizi nell'interesse comune (fornitura di acqua). Proprio in ragione della titolarità del diritto di comproprietà che ogni condomino vanta sui beni comuni ne deriva che l'obbligo che discende ha natura di obbligazione propter rem in virtù della quale nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese che gli competono. In ragione del fatto che tutti i condomini hanno l'obbligo di partecipare al pagamento dei contributi condominiali, la riforma è intervenuta sul testo dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al codice civile ove al terzo comma il legislatore ha riconosciuto all'amministratore di condominio “la possibilità di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato."


I fatti di causa. Il condominio con citazione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Monza, Tizio e Caio (condomini e proprietari dell’immobile). In particolare l’attore eccepiva nei confronti dei convenuti: il pagamento delle spese condominiali; la condanna al pagamento di una somma per il consumo di acqua potabile, il cui impianto di erogazione apparteneva al condominio, e di un residuo importo per costi di gestione e manutenzione di un piazzale comune sul quale si affacciavano sia il condominio sei le villetta di proprietà dei convenuti. In primo grado, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda del condominio per difetto di approvazione delle spese. Successivamente, la pronuncia in esame veniva riformata dal Tribunale (in grado di appello), ove i condomini convenuti venivano condannati al pagamento delle somme richieste dal Condominio. Difatti secondo tale pronuncia, le spese relative al consumo di acqua dovevano considerarsi necessarie per l’uso della cosa comune (articolo 1110 c.c.) e, pertanto, prescindevano dall’approvazione assembleare e andavano rimborsate al condominio che le aveva anticipate; quindi, a parere del Tribunale, la coppia doveva rifondere anche le spese per la conservazione e il godimento del piazzale comune (pulizia cassonetti e giardino, taglio dell’erba) che, come le precedenti, non necessitavano della convocazione di un’assemblea. Avverso tale pronuncia, i condomini (Tizio e Caio), proponevano ricorso in cassazione.

Il problema della vicenda: le spese necessarie per la conservazione della cosa comune e le spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale. Preliminarmente è opportuno precisare che l’articolo 1104 co. 1 c.c. prevede che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”; mentre l’articolo 1110 c.c. specifica il “partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”. Dall’analisi dei suesposti precetti normativi si evidenzia che tali spese, se non sostenute, possono determinare un grave pregiudizio alla cosa comune. Pertanto, il condomino che ha diritto al rimborso potrà rivolgersi a ciascuno degli altri condomini in proporzione delle rispettive quote e detratta la quota di spesa che resta a suo carico. Da ciò discende che le spese necessarie alla conservazione (1110 c.c.) sono quelle che mirano a che la cosa non sia distrutta o deteriorata; le spese per il godimento (1104 c.c.), invece, sono rivolte all'ordinaria utilizzazione del bene.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. A parere della Corte è fondata la decisione solo sul punto delle spese per la conservazione e il godimento del piazzale comune a carico dei condomini (pulizia cassonetti e giardino, taglio dell’erba); viceversa, secondo gli ermellini, il Tribunale (giudice di appello) ha errato nel ragionamento in base al quale il Condominio e le tre villette erano all’epoca delle vicende di causa dotate di un unico contatore dei consumi dell’acqua, sicché l’importo ivi registrato veniva unitariamente richiesto dall’ente erogatore al Condominio e la quota spettante alla singola villetta veniva calcolata sulla base delle risultanze di un conta litri autonomo apposto su ciascuna di esse (spese interpretate per l’utilità art. 1110 c.c. e pertanto prescindevano dall’approvazione assembleare ed così venivano rimborsate al condominio che le aveva anticipate). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, invece, nella vicenda in esame, le spese per la fornitura d’acqua: a) non potevano rientravano tra quelle necessarie alla conservazione della cosa comune, essendo al più utili per il godimento dei condomini; b) non ricorrerebbe il presupposto per l’applicabilità dell’art. 1110 c.c. costituito dalla trascuranza degli altri partecipanti.

Le conclusioni e il principio di diritto. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dei condomini, per l’effetto ha cassato la pronuncia in esame con rinvio ad altro giudice (di appello) per un nuovo esame della controversia. Il nuovo giudice, quindi, dovrà uniformarsi al nuovo principio di diritto: “Esula dall’ambito di operatività dell’art. 1110 c.c., il quale attiene alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario del complesso immobiliare fatturato dall’ente erogatore e ripartite sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni, ovvero in base ai rispettivi valori millesimali”.

Avv. Maurizio Tarantino (condominioweb.com)



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