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Licenziamento del dirigente e pseudo dirigente in ambito privato

27/02/20

Lo sviluppo dell’attività d’impresa e l’evoluzione dei modelli di fare business in azienda hanno favorito una struttura “verticalizzata” fondata sulla responsabilizzazione del dirigente aziendale, attraverso sempre più penetranti attribuzioni di poteri e di “accentramento” decisionale.

FotoLicenziamento del Dirigente e pseudo dirigente aziendale: fonti normative
Sul licenziamento della figura apicale del Dirigente e dello pseudo dirigente nel settore privato manca un tessuto normativo omogeneo.
Tra le diverse fonti, occorre rifarsi alle diverse pronunce della Suprema Corte che sono intervenute a delineare i tratti tipicizzanti del licenziamento, ponendo in evidenza le differenti tutele disponibili ai manager aziendali.

Rispetto alla disciplina ordinaria riferibile ai rapporti di lavoro subordinato, la difficoltà nel fornire un’esatta qualificazione giuridica del dirigente ha un impatto sulla specifica normativa riguardante il licenziamento di questa figura apicale.
Come già anticipato in premessa, il Dirigente o manager d’azienda, in virtù dei compiti ad egli assegnati e del suo potere decisionale, instaura con il datore di lavoro un rapporto di fiducia.
I contratti collettivi (CCNL) che richiamano la nozione di prestatore di lavoro subordinato (cfr. articolo 2094 del Codice civile) sono tra gli strumenti che intervengono e mettono ordine alla lacuna normativa.


Il Dirigente aziendale deve essere in possesso di un “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”.
Ma, ancora più esplicativa è l’interpretazione giurisprudenziale che pone in evidenza una tutela differenziata contro il licenziamento del dirigente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in particolare per quanto riguarda il risarcimento.
Infatti, proprio per le peculiari caratteristiche ascrivibili alla figura dirigenziale, viene concessa una più ampia possibilità di cessazione del rapporto ed il diritto di recesso viene sottratto ai vincoli sostanziali del giustificato motivo oggettivo e soggettivo.
Ben si comprende che un errore o un’omissione del Dirigente può determinare conseguenze negative sull’operato dell’azienda o, peggio ancora, un danno all’immagine e al brand.


Per questo, vi è una maggiore facilità nel dissolvere il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dirigente. Ma, attenzione, questo non significa che il manager sia privo di tutela contro il licenziamento.
Infatti, sulla base delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sembra che trovi applicazione la tutela di cui all’articolo 7 della Legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Anche laddove sia motivato da una condotta colposa, il licenziamento del dirigente d’azienda deve essere di natura disciplinare.
A prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume all’interno della struttura organizzativa, trovano applicazione le garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.


In caso di recesso, trova applicazione la medesima procedura prevista per i licenziamenti disciplinari:

• attesa di 5 giorni per permettere la presentazione di giustificazioni,
• contestazione del fatto al prestatore,
• comunicazione del licenziamento del dirigente.

Licenziamento dirigente aziendale per giusta causa

Laddove esista una giusta causa di licenziamento (ex articolo 2119 del Codice civile), il datore di lavoro beneficia di interessanti vantaggi economici.
Infatti, è pacifico che la presenza di una giusta causa rende legittimo il c.d. licenziamento “in tronco” del dipendente.
In questo caso, non trova applicazione l’obbligo di preavviso ex articolo 23 del CCNL Industria, e, di conseguenza, viene meno l’obbligo di pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Dunque, nel caso di licenziamento legittimo per giusta causa, il manager aziendale non ha diritto ai 6 mesi di preavviso.

Licenziamento ad nutum pseudo dirigente aziendale

L’orientamento giurisprudenziale è concorde nel ritenere che il dirigente sia un “alter ego” dell’imprenditore.
Tale interessante interpretazione ha delimitato l’attribuzione della qualifica di dirigente solo a coloro che rivestono un ruolo “apicale” nell’organigramma aziendale.
Per questo, la figura del dirigente apicale deve essere tenuta distinta da quella dello pseudo dirigente o “dirigente convenzionale”: tale distinzione è rilevante ai fini della tutela riconosciuta contro i licenziamenti.

Al dirigente convenzionale o pseudo dirigente, la giurisprudenza applica la tutela procedimentale dello Statuto dei Lavoratori (articolo 7).



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