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Licenziamento per scarso rendimento per malattia: sentenza Cassazione

20/12/18

È illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per scarso rendimento, in quanto spesso in malattia

FotoNon è possibile licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo (GMO) per scarso rendimento, se questi risulta spesso assente per malattia, ma senza aver mai superato il periodo di comporto. Infatti, l’evento di malattia nulla ha a che vedere con il licenziamento per scarsa produttività del lavoratore, poiché quest’ultimo è caratterizzato da un inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore stesso. Differente è il concetto di assenze per eventi di malattia. Infatti, la tutela della salute è un valore preminente che ne giustifica la specialità.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31763 del 7 dicembre 2018, che ha giudicato non lecito il licenziamento operato nei confronti di una lavoratrice intimato a seguito di ripetute assenze per causa di malattia.
Nel caso di specie, una società ha licenziato una lavoratrice con lettera del 22.5.2015, per giustificato motivo oggettivo, per le seguenti motivazioni:

. nel periodo 1.1.2013 – 12.4.2015 ha effettuato n. 157 giorni di assenza, per brevi ma ripetuti periodi di malattia;
. tali assenze erano significativamente superiori rispetto alla media delle assenze del restante personale e risultavano, altresì, nel 74% dei casi adiacenti a periodi di riposo e festività;
. ciò aveva inciso negativamente sull’organizzazione aziendale e sui livelli di produzione della unità organizzativa alla quale la dipendente era assegnata. Le assenza hanno provocato effetti diretti e negativi sull’erogazione del servizio in termini di livelli di qualità, efficienza e regolarità.

La lavoratrice impugna il licenziamento e fa ricorso presso il Tribunale di Roma. In sede di primo grado di giudizio, i giudici hanno dato ragione alla lavoratrice e dunque hanno respinto l’opposizione proposta dalla società; tuttavia, la Corte d’Appello di Roma ha riformato la pronuncia del Tribunale dichiarando la legittimità del suddetto licenziamento.

I giudici della Suprema Corte ribaltano nuovamente la pronuncia di secondo grado e danno ragione alla lavoratrice. Nella sentenza si tiene ben distinta la fattispecie di licenziamento per scarso rendimento e per assenze ripetute a malattia:
nel primo caso, infatti, lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore;

> al contrario, per le assenze dovute a malattia la tutela della salute è valore
> preminente che ne giustifica la specialità.

Dunque, soltanto quando viene superato il periodo di comporto è possibile procedere legittimamente al licenziamento.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito lavoroediritti.com redatto da Daniele Bonaddio



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