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Comunicato Stampa

Mandato di Arresto Europeo: pubblicata la riforma in Gazzetta Ufficiale

22/02/21

Numerose le modifiche apportate alla disciplina sul Mandato di Arresto Europeo apportate dal D.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 10, in vigore dal 20 febbraio 2021

FotoIn data 5 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117».

Il provvedimento normativo è entrato in vigore il 20 febbraio 2021.

Come osserva Luigi Scollo in un articolo pubblicato sulla Rivista "Giurisprudenza Penale", il decreto apporta numerose modifiche alla disciplina sul MAE (mandato arresto europeo) contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, semplificandone notevolmente le procedure di esecuzione (cfr. nuovo art. 6), in base al «principio del mutuo riconoscimento» che viene ora espressamente menzionato dal legislatore (cfr. nuovo art. 3) ed a cui risulta fortemente ispirata l’intera riforma.

Inoltre, osserva ancora l'autore, la nuova disciplina recepisce "gli orientamenti più consolidati della Suprema Corte di Cassazione, come nel caso del nuovo art. 1 che parla di sentenza «esecutiva» e non più di sentenza «irrevocabile», nel solco della direzione già percorsa dal giudice di legittimità, ovvero le decisioni della Corte di Giustizia, ad esempio sostituendo il requisito della sottoscrizione del «giudice» con la mera provenienza «dall’autorità giudiziaria» (art. 1, co. 3), così conformando la legge al testo della decisione quadro e alla sua interpretazione corrente in tema di autorità emittente".

Sempre in tema di mandato d'arresto europeo, e, segnatamente, sulla verifica – incombente sull’Autorità giudiziaria italiana – dei gravi indizi di colpevolezza per la consegna del soggetto richiesto, la predetta Rivista segnala un importante arresto giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 12 agosto 2020 (ud. 11 agosto 2020), n. 23878.

In particolare, accogliendo il ricorso proposto dalla Difesa, la Cassazione ha affermato che “l’Autorità Giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (…), mentre esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all’autorità giudiziaria emittente (…)“.

La Suprema Corte ha poi richiamato i principi consolidati in seno alla propria giurisprudenza, secondo cui “ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 17, comma 4, l. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell’attività criminosa, (…), dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione (…)“.
Ha quindi ritenuto la Corte che “a tali principi non si è attenuta la Corte di appello censurata, in quanto la puntuale descrizione della dinamica dei fatti-reato, contenuta nel mandato di arresto europeo (…), nulla consente di inferire circa l’attribuibilità dei fatti stessi al ricorrente, serbandosi, oltretutto, tanto nel mandato di arresto europeo che nel provvedimento impugnato, il più assoluto silenzio circa le fonti di prova sulla base delle quali l’Autorità Giudiziaria [emittente] era giunta all’identificazione [del ricorrente] quale autore delle condotte predatorie contestategli“.

Sul portale della Rivista citata è possibile scaricare il testo integrale della sentenza.



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