ECONOMIA e FINANZA
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Mediazione in condominio e sospensione feriale dei termini

07/04/17

La sospensione feriale opera anche con riferimento al procedimento obbligatorio di mediazione, propedeutico all’impugnativa di una delibera condominiale?

FotoNell’ambito dei procedimenti della giustizia civile, tra il giorno 1 e il 31 del mese di agosto di ciascun anno, opera un periodo di riposo degli avvocati, la c.d. “sospensione feriale”, che interrompe di diritto il decorso dei termini processuali e determina un prolungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono, ad esempio, depositare atti e documenti, oltre che adire le vie giudiziarie.
Per effetto della sospensione feriale, disposta dall’art. 1 della Legge n. 742/69, che dall’anno 2015 è stata ridotta da 46 a 31 giorni, non vengono fissate udienze nel suddetto periodo estivo e i termini processuali decorrenti prima di giorno 1 agosto si interrompono di diritto, per riprendere a decorrere dal giorno 1 settembre dello stesso anno. In altri termini ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Del resto è nulla la citazione che nel computo dei termini a comparire non tenga conto del periodo di sospensione (Cass. n.5981 del 27.5.91).
Comunque tale sospensione concerne i termini processuali e non i termini sostanziali, fatta eccezione per quei termini che, pur essendo sostanziali, sono fissati per agire in giudizio a pena di decadenza, come ad esempio l’impugnazione giudiziale contro una delibera condominiale affetta da vizi che la rendono annullabile. Più precisamente, ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c., colui che intende proporre impugnazione deve farlo nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
In particolare, la c.d. sospensione feriale nel giudizio civile promosso dal condomino, per l’impugnazione della delibera assembleare, è garantita dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49 del 31 gennaio-2 febbraio 1990, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio". Quindi è pacifico che la pausa estiva degli avvocati opera nel corso dei giudizi civili promossi per l’impugnazione delle delibere condominiali.

Ciò posto, in materia condominiale, si pone però il problema di stabilire se la sospensione feriale opera anche con riferimento al procedimento obbligatorio di mediazione, propedeutico all’impugnativa di una delibera condominiale ritenuta annullabile ed il cui termine per impugnare abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale.

La procedura di mediazione civile, che è senz’altro fuori dal processo civile, rappresenta una condizione di procedibilità dell’esperimento dell’azione giurisdizionale nell’ambito delle c.d. liti condominiali.
È noto, infatti, che per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio l’interessato è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010, che, per l’appunto, rappresenta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, muovendo da tale assunto, nel contestualizzare la c.d. “sospensione feriale” nella fattispecie dell’impugnazione ex art. 1137 c.c. ed all’interno del sistema posto dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010, premesso che il termine di 30 giorni per l'impugnazione della delibera condominiale è soggetto alla c.d. sospensione feriale, nulla osta a che detta sospensione operi anche con riguardo al termine per il deposito e la conseguente comunicazione della propedeutica istanza di mediazione.
Si badi bene che tale sospensione opera solo con riferimento alla istanza che introduce il procedimento di mediazione e non il procedimento di mediazione stesso.
Ed infatti, l'articolo 6 del d.lgs. 28/201 sancisce espressamente: "Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto e del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale".

Tale soluzione è stata adottata, di recente, dal Tribunale di Crotone, con ordinanza del 17/03/2017, nel corso di un procedimento in cui il procuratore di parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per violazione del procedimento di mediazione e inammissibilità della domanda per decadenza ex art. 1137 del codice civile. Nello specifico il condomino attore, essendosi la deliberazione condominiale celebrata nel periodo feriale, aveva provveduto a presentare istanza di mediazione nei 30 giorni successivi alla scadenza di detto periodo.

Il giudicante ha osservato, in proposito, che “la non assoggettabilità del termine di cui all'art.6, comma 2, del d.lgs n. 28 del 2010 alla "sospensione feriale" in commento si riferisce al procedimento di mediazione ex art.5, comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, che è una condizione di procedibilità per l'instaurarsi del procedimento giudiziario e non alla decadenza dal diritto di proporre l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1137, 2° comma, c.c., la cui azione giudiziaria è soggetta, invece, alla sospensione feriale, con riferimento alla quale opera l'effetto impeditivo collegato dall'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 28/2010.

La domanda di mediazione non è, pertanto, soggetta, nel caso di specie, al termine di decadenza. Semmai, la domanda di mediazione, non soggetta a sospensione feriale ex art. 6, 2° comma, d.lgs. n.28 del 2010 da luogo ad un vero e proprio impedimento della decadenza dall'esperimento del procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 11137, 2° comma, c.c., producendo soltanto uno sdoppiamento dello stesso termine, in maniera da consentire che non si produca l'effetto della perdita del diritto nella pendenza del procedimento di mediazione.
Conseguentemente, laddove la domanda di mediazione è esperita prima dell'inizio del procedimento di cui all'art. 1137, 2° co, c.c., essa può essere iniziata parimenti durante il periodo di sospensione feriale, cosi come il procedimento di mediazione prosegue anche durante il periodo di sospensione feriale, laddove la domanda di mediazione è esperita, una volta iniziato il procedimento giudiziario, con termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art.5, 1° comma, d.lgs n. 28 del 2010, non essendo soggetta, appunto, al periodo di sospensione feriale.

Del resto, diversamente opinando, sarebbe assurdo se a seguito della presentazione dell’istanza di mediazione, dopo la c.d. sospensione feriale, il giudice optasse per l’improcedibilità dell’azione, comminando di fatto una sanzione assolutamente più grave rispetto a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, cioè al caso in cui il condomino si fosse rivolto direttamente al giudice senza esperire la condizione di procedibilità della mediazione.

Da quanto esposto se ne deduce che il legislatore, con l'introduzione della condizione di procedibilità della mediazione nell’ambito delle liti condominiali, non ha inteso imporre all’avvocato l’obbligo di agire nel procedimento di mediazione anche nel periodo di ferie estive, che peraltro la legge gli riconosce nel più complesso ambito processuale e pertanto la relativa istanza di mediazione è soggetta, per come sopra cennato, alla relativa sospensione feriale.

Avv. Michele Orefice
www.oreficestudio.it



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