Nella bolletta niente “consumo pregresso”, se non giustificato all’utente finale

Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti. Illegittimo, chiedere il pagamento di somme in modo retroattivo
del 05/04/17 -

Innovativa sentenza, senza precedenti: il Giudice di Pace di Nuoro annulla due “bollette” dell’acqua imputate ad un cittadino perché non giustificate dal titolo contrattuale. Scatta il rimborso delle parti di conguaglio già pagate dagli utenti.

Avv. Rosario Dolce – Condominioweb.com

Come funziona il servizio.

Il Servizio Idrico Integrato (d’ora in avanti SII) è gestito nelle nostre città da specifiche società e/o imprese di sorta facenti capo agli organismi di cui all’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO).
Le ATO hanno l'obbligo di organizzare l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Il rapporto tra l’utente finale è la società di gestione del SII ha però natura privata:si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell’ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cuicorrispettivo ai sensi dell’art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d’uso e il consumo effettivamente registrato (fatto salvo, il caso di una diversa disciplina di cui al regolamento del servizio a cui l’utente ha aderito).
Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato, quindi, come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo.
Sulla base di queste premesse il Giudice di pace di Nuoro, con Sentenza del02 marzo 2017, ha annullato due fatture emesse dalla società di gestione del SII laddove richiedenti il pagamento a conguaglio di pregressi consumi idrici.

Il fatto.

Tizio, a fronte di un contratto di utenza idrica stipulato con la società di riferimento, provvede al pagamento delle fatture da queste emesse periodicamente dietro erogazione del servizio. Nelle ultime due “bollette” ricevute, ha notato però la presenza di una voce che prima non aveva mai riscontrato. La società di gestione del SII gli aveva chiesto, a quanto pare, il pagamento di una somma di danaro a titolo di “partite pregresse”, non meglio giustificate.
Al fine di evitare l’interruzione del servizio, Tizio ha disposto il pagamento delle fatture di che trattasi. Insospettitosisulla causale del debito ha deciso di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per chiedere lumi sulla legittimità(che, nella fattispecie, risponde al nome dell’avvocato Claudio Solinas del foro di Nuoro).
Esaminata la vicenda, scomposto il dato giuridico di fondo, il procuratore di Tizio ha citato in giudizio la società di gestione del SII al fine di chiedere la ripetizione degli importi pagati a tiolo di indebito oggettivo.
Quest’ultima, preso parte al procedimento, ha subito contestato la giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo. Sul merito, invece, ha dedotto la fondatezza della pretesa argomentando che le cosiddette “partite pregresse” non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative sulla base di criteri normativi predefiniti e ritenuti non contestabili dall’utente [in quanto autorizzati dall’Autorità d’Ambito nel rispetto delle modalità previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico Integrato (AEEGSI)]. Questi i fatti.

La Sentenza.

Prima di esaminare il merito il giudice adito ha reso una beve panoramica sulla normativa di riferimento che è bene riportare, anche in tale sede, per comprendere la portata del provvedimento in disamina.
Il servizio integrato idrico è un servizio pubblico essenziale volto a garantire l’igiene e la salute collettiva. Esso è stato, nel tempo,disciplinato da più fonti normative. Si sono succedute, a tal proposito, la Legge “Merli” (articolo 16 della legge 319/1976), la Legge “Galli” (articolo 13 della Legge 36/1994) e, infine, rispetto la quota della tariffa del SII, il Decreto legislativo 152/2006 (ovvero il “Codice dell’Ambiente” alla stregua delle norme di cui agli articoli 154 e 155).
Il canone in questione, pertanto, era inteso originariamente come un’entrata tributaria.
In seguito, con il passaggio alla disciplina apportata dalla legge 36/1994, i canoni di depurazione si sono trasformati (da tributo) in“corrispettivo di diritto privato”. La tariffa è stata causalmente legata al servizio reso dall’organismo di gestione e configurata strutturalmente nel rapporto sinallagmatico con l’utente finale.

Quando scatta la controprestazione.

In altri termini, la tariffa, a far data da tale momento storico, ha assunto rilievo in quanto controprestazione effettivamente resa; in assenza di tali presupposti, la corresponsione della stessa realizzerebbe un ingiustificato arricchimento in favore dell’organismo che ha in gestione il servizio.
Sulla scorta di tale premesse, il Giudice di pace di Nuoro ha, intanto, respinto l’eccezione sulla riferita carenza di giurisdizione sollevata dalla società di gestione del servizio idrico integrato. Il rapporto all’uopo dedotto dalle parti ha ad oggetto la contestazione di un importo preteso in “bolletta”, e, quindi, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza per il quale la competenza spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (sul merito è stata parimenti citata la giurisprudenza di legittimità di cui alle SS.UU. n 7043/2013).

Differenza tra il concetto di “tariffa” e “tassa”.

Anche sul merito la pretesa della società di gestione del SII non ha trovato accoglimento. E’ stata, infatti, evidenziata quale sia la differenza tra il concetto di “tariffa” e quello di“tassa”. Quest’ultima rappresenta il sistema di remunerazione di un servizio pubblico locale che l’ente pubblico (impositore) assicura indistintamente a tutta la collettività. In questo caso il singolo cittadino/contribuente, mentre è obbligato a pagare la tassa secondo la propria capacità contributiva (cfr, articolo 53 Costituzione), non può rifiutare l’erogazione del servizio che viene organizzato dall’ente nell’esercizio delle funzioni autoritative.
La tariffa, invece, è concepita come il corrispettivo di un servizio pubblico locale che l’ente di riferimento (ATO) per il tramite della rispettiva società di gestione assicura al singolo in virtù di un contratto d’utenza.

Carenza del rapporto sinallagmatico.

In questo secondo caso – che, peraltro, costituisce l’ipotesi che ricorre nella fattispecie trattata - il rapporto tra cittadino/utente e l’ente gestore del servizio (che ha avuto dall’ATO idrico affidamento in concessione) è regolato da un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, in cui non v’è alcuna supremazia gerarchica funzionale.

Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice di Pace di Nuoro stabilisce che l’utente finale è tenuto a pagare solo quanto contrattualmente previsto e non oltre; i consumi pregressi imputati in bolletta e privi di specifica sono ritenuti non dovuti e come tali qualificati indebiti.

La redazione e l’autore ringraziano l’Avv. Claudio Solinas del foro di Nuoro per la segnalazione del provvedimento



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Condominionews24.it
Responsabile account:
Ivan Meo (web editor)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
Stampa ID: 283022